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Provvedimento dell'8 maggio 2014 [3308362]

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[doc. web n. 3308362]

Provvedimento dell´8 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 238 dell´8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 29 gennaio 2014, nei confronti di Crif S.p.A., Experian Cerved Information Services S.p.A. e Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Federica Citoni, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, in via principale la cancellazione dei dati personali che la riguardano relativi a segnalazioni negative a suo carico, esistenti presso le Conservatorie dei registri immobiliari di Latina e Velletri,  attinenti ad alcune procedure di pignoramento immobiliare, nonché ad alcune iscrizioni ipotecarie, parte delle quali con annotazione di successiva avvenuta estinzione, nonché, in via subordinata, "la sospensione della visibilità dei dati (…) in attesa dell´emanazione del nuovo codice deontologico in materia"; la ricorrente ha, infatti, lamentato l´illegittimità del trattamento, eccependo che la perdurante visibilità delle predette informazioni, lesive "dell´immagine commerciale e finanziaria" della medesima, risulterebbe eccedente rispetto alle finalità del trattamento, oltreché non conforme al principio di completezza, tenuto conto del fatto che si tratta di dati risalenti nel tempo "a contenuto generico, dai riflessi negativi, che non riproducono fedelmente ed esattamente le informazioni presenti nei pubblici registri"; rilevato che la ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 febbraio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 28 marzo 2014 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 27 febbraio 2014, con la quale Crif S.p.A., nel fornire riscontro alle richieste dell´interessata, ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che i dati oggetto di ricorso, "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti di provenienza", sono archiviati nella banca dati ""Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso (…) limitandosi a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale degli interessati e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; rilevato, tuttavia, che la resistente ha comunque dichiarato, "in un´ottica di massima collaborazione", di aver provveduto "a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni" oggetto di ricorso, in attesa della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento delle informazioni commerciali;

VISTA la nota, datata 25 febbraio 2014, con la quale Experian Cerved Information Services S.p.A., nel confermare la legittimità del trattamento posto in essere, ha rilevato come le informazioni segnalate siano "assolutamente in linea con quelle registrate e consultabili presso le fonti ufficiali di provenienza", dichiarando comunque di aver avviato, nelle more dell´adozione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazioni commerciali, "le procedure per la sospensione temporanea a terzi dei dati oggetto del ricorso"; vista la successiva nota, datata 3 aprile 2014, con cui la resistente ha confermato di aver provveduto alla sospensione della visibilità delle informazioni richieste;

VISTA la nota, datata 3 marzo 2014, con cui Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, nel precisare che alcune delle informazioni citate dall´interessata nel ricorso non risultano in realtà riportate in alcun documento o prodotto informativo elaborato da Cerved Group S.p.A., ha rilevato, in ordine alla richiesta di cancellazione degli eventi di cui "alle lettere G) ed A)" elencate nelle "conclusioni del ricorso (rispettivamente ipoteca legale del 11.06.2004 e pignoramento del 8.07.2005 e relative annotazioni e restrizioni)", la liceità e la correttezza del relativo trattamento in quanto basato su informazioni "esatte, pertinenti e complete" presenti in "pubblici registri conoscibili da chiunque" e come tali "utilizzabili senza il consenso dell´interessato"; la società resistente ha comunque dichiarato, in adesione alle richieste della ricorrente e nelle more dell´adozione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazioni commerciali, di aver "provveduto a disporre, in considerazione anche dei criteri seguiti internamente per la segnalazione di eventi che risultino più risalenti nel tempo, la sospensione temporanea della visualizzazione delle predette informazioni nell´ambito di prodotti informativi" riferiti all´interessata;

RILEVATO che il trattamento effettuato dalle resistenti ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni, in termini generali, possono essere allo stato lecitamente utilizzate senza il consenso dell´interessata ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tali tipologie di trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare anche "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 secondo comma del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo le resistenti provveduto a fornire un riscontro adeguato disponendo la sospensione temporanea della visibilità delle informazioni censite nelle rispettive banche dati;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia