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Provvedimento del 19 giugno 2014 [3340108]

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[doc. web n. 3340108]

Provvedimento del 19 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 317 del 19  giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto in data 13 marzo 2014 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Angelo Mastrandrea, si è opposto al trattamento chiedendo, in subordine, la sospensione della visibilità dei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento della KW – s.c.r.l., dichiarato in data 8 marzo 2011, società della quale il ricorrente era, all´epoca dell´apertura della procedura concorsuale, procuratore institore; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comporta notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito, sarebbe eccedente e incompleto, tenuto conto che la procedura concorsuale in questione ha investito la società e non il ricorrente sul quale il fallimento non ha dispiegato effetti giuridici; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 marzo 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 maggio 2014 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota datata 2 aprile 2014 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha ribadito la "piena liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riportate nei documenti informativi oggetto di contestazione rispetto a quanto risultante nei pubblici registri consultabili da chiunque da cui sono state estratte", rilevando come i dati oggetto di contestazione, "compresi i relativi riferimenti temporali", risultino, nei prodotti informativi Cerved, "correttamente riferiti" alla società e non al ricorrente di cui viene riportata la qualità di procuratore institore della società medesima; rilevato, pertanto che la resistente, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che le richieste del ricorrente non possano essere accolte, "atteso che il trattamento in questione ha per oggetto informazioni esatte, pertinenti e complete, tratte da pubblici registri conoscibili da chiunque ed utilizzabili senza il consenso degli interessati ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice";

RILEVATO che il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi (…)" al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre - quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del citato codice deontologico la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto del presente ricorso da parte di Cerved Group S.p.A., entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ordina a Cerved Group S.p.A., quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato e nelle more della redazione del codice deontologico di cui in motivazione, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto di ricorso, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Il Garante, nel prescrivere a Cerved Group S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice . Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia