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Divieto di diffusione in Internet di video acquisito Illecitamente - 10 luglio 2014 [3373321]

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[doc. web n. 3373321]

Divieto di diffusione in Internet di video acquisito  Illecitamente - 10 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 352 del 10 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata il 30 giugno 2014 dagli avvocati Franco Coppi e Niccolò Ghedini in nome e per conto del dott. Silvio Berlusconi, con la quale si lamenta l´illecita diffusione sul sito Internet del quotidiano La Repubblica di un video intitolato "Mazurka, regalini, battute ecco Berlusconi che assiste gli anziani", il quale ritrae il segnalante (insieme ai pazienti ivi ricoverati, paramedici e infermieri) durante la sua permanenza all´interno dell´Istituto Sacra Famiglia, Unità San Pietro, con sede in Cesano Boscone, dove sta espiando la pena a lui comminata attraverso l´affidamento al servizio sociale;

RILEVATO che, secondo quanto rappresentato nella segnalazione, le predette immagini sarebbero state raccolte, all´insaputa degli interessati, mediante una microcamera, dal giornalista Stefano Apuzzo;

RILEVATO che il giornalista, in una videointervista che accompagna il servizio di cui si discute, racconta di essersi introdotto nella struttura indossando un camice bianco asserendo che un suo amico gli aveva chiesto di verificare le condizioni di un paio di case di riposo in vista di un ipotetico spostamento della moglie;

VISTA la richiesta di informazioni formulata il 1° luglio 2014 al Gruppo Editoriale l´Espresso S.p.a.;

VISTA la nota di riscontro pervenuta in data 7 luglio 2014 con la quale la citata Società,  nell´affermare che il video in questione è da ritenersi lecito ab origine in quanto girato nel legittimo esercizio del diritto/dovere di cronaca, ha dichiarato che il video è stato rimosso essendo venuta meno l´attualità della notizia;

CONSIDERATO che al caso oggetto di segnalazione si applica la particolare disciplina posta dagli articoli 136-139 del Codice in materia di protezione dei dati personali  (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – di seguito "Codice") , al fine di contemperare il diritto all´informazione e la libertà di stampa, da un lato, con i diritti della persona, in particolare quello alla riservatezza, dall´altro. In base a tale disciplina il giornalista può diffondere dati personali anche senza il consenso dell´interessato, purché nei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, nell´osservanza del limite "dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice);

VISTE le norme poste dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, riportato nell´Allegato A1 del Codice. In particolare, l´art. 2 del citato codice deontologico stabilisce che il giornalista, già nella fase della raccolta delle notizie, è tenuto a rendere "note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l´esercizio della funzione informativa" e altresì a evitare "artifici e pressioni indebite"; l´art. 8, in cui si afferma che "Salva l´essenzialità dell´informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona…" e l´art. 3 che estende la tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora anche ai luoghi di cura, detenzione o  riabilitazione;

RILEVATO  che il giornalista si è introdotto nell´Istituto Sacra Famiglia, casa di cura non aperta al pubblico, senza dichiarare la propria identità e ha raccolto le immagini del dott. Berlusconi e dei pazienti ivi ricoverati mediante una microcamera ai fini della successiva diffusione;

RILEVATO  che il predetto Istituto rappresenta, ai sensi dell´art. 3 del codice deontologico, sia un luogo di cura per i pazienti ivi ricoverati sia un luogo di riabilitazione per ciò che concerne il dott. Berlusconi, il quale è ivi impegnato in attività di ausilio agli anziani in quanto soggetto affidato ai servizi sociali ai sensi dell´art. 47 della legge n. 354/1975;

RILEVATO che tali immagini sono suscettibili di ledere la dignità del segnalante, tenuto conto del contesto nel quale le stesse sono state raccolte e visto che esse non aggiungono informazioni essenziali ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca;

RITENUTO, dunque, che il trattamento di tali immagini vìoli le disposizioni e i princìpi degli articoli 136 e ss. del Codice e gli articoli 2, 3, 6, 8 del codice deontologico e che tale illiceità si concretizzi, da un lato, nel momento della raccolta delle immagini, considerate le modalità con cui la stessa è avvenuta e, dall´altro, in quanto il filmato non fornisce elementi di particolare novità, limitandosi a mostrare un´attività i cui contenuti erano già stati ampiamente descritti dalla stampa, per cui la sua riproduzione non può definirsi essenziale e finisce per rilevarsi lesiva della dignità del dott. Berlusconi (art. 8 del codice deontologico cit.) in considerazione del luogo in cui è stata carpita (vedi art. 3 del codice deontologico cit. );

RILEVATO che nel corso dell´istruttoria è emerso che il video summenzionato è reperibile su ulteriori due siti web ai seguenti link:  http://www.polisblog.it/... e http://www.youtube.com/...;

TENUTO CONTO che ai sensi dell´art. 11, comma 2, del Codice "I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati";

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. c) e d) e 143, comma 1, lett. c), del Codice);

RILEVATO che si pone con seria evidenza la necessità di assicurare un´adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla utilizzazione o dalla diffusione di immagini relative a comportamenti personali raccolte con tecniche intrusive all´interno di luoghi non aperti al pubblico, all´insaputa degli interessati e, comunque, senza il loro consenso, in assenza dell´essenzialità dell´informazione;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all´art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2 ter, del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara l´illiceità del trattamento del video girato dal giornalista Stefano Apuzzo che ritrae il dott. Berlusconi all´interno dell´Istituto Sacra Famiglia, diffuso dal Gruppo Editoriale l´Espresso S.p.a.;

b) vieta, ai sensi degli articoli 139, comma 5 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, al Gruppo Editoriale l´Espresso S.p.a., con sede in Milano, l´ulteriore diffusione del video di cui alla lettera a);  conseguentemente prescrive a Google Inc., con sede in Mountain View, USA, per le immagini diffuse tramite YouTube ed a Blogo.it, con sede in Milano, per le immagini diffuse tramite il sito www.polisblog.it in qualità di titolari del trattamento, di rimuovere il video di cui alla lettera a).

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia