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Notifica dell'atto di contestazione di un procedimento disciplinare e protezione dei dati personali - 31 luglio 2014 [3399423]

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[doc. web n. 3399423]

Notifica dell´atto di contestazione di un procedimento disciplinare e protezione dei dati personali - 31 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 392 del 31 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il reclamo del 27 agosto 2013, regolarizzato il 10 settembre, presentato da XY, concernente il trattamento di dati personali riferiti all´interessata effettuato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale KW;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTE le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico", adottate con provvedimento del 14 giugno 2007 (pubblicato nella G.U. 13 luglio 2007, n. 161);

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

1.1. Con reclamo del 27 agosto 2013, regolarizzato il 10 settembre, XY, dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso la Direzione generale KW, ha ritenuto illecito il trattamento dei dati personali a sé riferiti in occasione della notifica dell´atto di contestazione di un procedimento disciplinare e della successiva circolazione, all´interno della struttura, di informazioni riferite al procedimento medesimo.

Più precisamente, la reclamante ha lamentato la violazione di alcune disposizioni del Codice (artt. 11, co. 1, lett. a); 18, co. 1, 2, 3; 25, co. 1, lett. b)) in relazione:

a. alla consegna della contestazione disciplinare datata 18.6.2013 "dapprima per semplice mail pervenut[a] alla scrivente dalla segreteria del Direttore Generale […] anziché come previsto, a  mano o a mezzo racc a/r, segnatamente da soggetti che non avevano alcun titolo a conoscere una fase istruttoria di un procedimento disciplinare, né risultavano responsabili o incaricati" del trattamento (cfr. reclamo 27.8.2013, p. 1);

b. alla successiva allegazione dell´atto di contestazione disciplinare ad una comunicazione del 20.6.2013 (All. 3, reclamo cit.) effettuata dal medesimo direttore generale alla Divisione III del Segretariato generale – struttura che sarebbe "competente in materia contabile e non anche dedita alla gestione del personale dirigenziale di seconda fascia" – mentre sarebbe risultato "sufficiente, pertinente e non esorbitante […] solo la notizia di avere instaurato lo stesso. Viceversa è […] lesiva della dignità, onore e professionalità l´allegazione dell´atto" (cfr. reclamo cit., p. 2);

c. al lamentato utilizzo del protocollo generale "senza alcuna «cautela di riservatezza»" in ordine alla protocollazione della menzionata nota del 20.6.2013 e relativo allegato, consentendo così "l´accesso casuale e indistinto da parte di terzi non autorizzati ai dati riportati all´interno di essa e dell´allegato" (cfr. reclamo cit., p. 1 e 2);

d. alla conservazione della nota del 20.6.2013, completa di allegato, all´interno di un "ordinario fascicolo presso il Segretariato generale del Ministero del lavoro, e non in quello «personale» ove, in caso di comminazione della sanzione, l´atto contestativo, la memoria di risposta ed i suoi allegati devono essere conservati esclusivamente" (cfr. reclamo cit., p. 3).

1.2. A seguito della richiesta di regolarizzazione formulata dall´Ufficio, con nota del 10.9.2013 la reclamante ha integrato il contenuto del reclamo precisando che:

a. la trasmissione via e-mail dell´atto di contestazione disciplinare non rientra nelle modalità trasmissive espressamente previste dall´art. 55-bis, comma 5, d. lg. n. 165/2001, ossia "pec o consegna a mano o raccomandata a/r" (cfr. nota 10.9.2013, p. 1);

b. la circolare n. 37 del 2010 del Ministero del Lavoro avrebbe previsto che "al termine del procedimento [disciplinare], gli atti siano conservati nel fascicolo «personale»", con esclusione di eventuale "trattamento anteriore e/o diverso dei dati disciplinari" (cfr. nota cit., p. 2);

c. quanto alle misure richieste al Garante, queste consistono nel "blocco del trattamento o l´opposizione al […] trattamento [dei dati personali] tramite conservazione illegittima oppure la cancellazione dei dati […] conservati", da realizzarsi altresì attraverso l´ordine impartito all´amministrazione di ritirare la nota del 20.6.2013 completa di allegato atto di avvio del procedimento disciplinare, nonché di eliminare tali documenti dal fascicolo "ordinario tenuto presso il Segretariato", posto che questi "attualmente sono alla mercé dei componenti di quella struttura che ne possono prendere liberamente visione, con ulteriore lesione all´immagine e reputazione professionale" della reclamante.

1.3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (specificamente, la Direzione generale KW in ordine alle circostanze oggetto di reclamo con nota dell´11 dicembre 2013 ha rappresentato che:

a. la reclamante impropriamente si sarebbe rivolta al Garante lamentando le concrete modalità con le quali le è stato notificato l´atto di contestazione dell´illecito disciplinare, posto che la ritenuta violazione dell´art. 55-bis, comma 5, d. lg. n. 165 del 2001 "non rileva ai fini dell´applicazione dei principi in materia di protezione dei dati personali" (cfr. nota cit., p. 3);

b. nel merito, la menzionata contestazione disciplinare del 18.6.2013 è stata portata a conoscenza dell´interessata sia trasmettendola, "in un´ottica di semplificazione e speditezza operative", al suo account istituzionale di posta elettronica (posto che "tutto il personale in servizio presso questo Ufficio non è abilitato all´uso della P.E.C.") sia mediante consegna a mano e in busta chiusa "per avere la garanzia del buon esito della trasmissione di tale atto al legittimo destinatario entro i termini di legge" (cfr. nota 11.12.2013, p. 2);

c. la consegna dell´atto di contestazione degli addebiti è stato effettuato dalla persona addetta alla segreteria del direttore generale, la quale il 19.6.2013 si sarebbe recata personalmente nella stanza della reclamante "allo scopo di accertarsi che l´atto contestativo, contenuto «in busta chiusa», venisse ricevuto" (cfr. nota cit., p. 2);

d. la persona incaricata della consegna dell´atto è formalmente addetta alla segreteria particolare del direttore generale, con attribuzione (tra l´altro) di compiti di protocollazione, scansione e invio documenti come risultante dal piano di lavoro individuale riferito all´impiegata (cfr. All. 6, nota cit.), alla quale peraltro, il direttore generale avrebbe provveduto ad "imparti[re] per le vie brevi, direttive precise in ordine alla necessità di assicurare la riservatezza della dirigente" (cfr. nota cit., p. 6);

e. la diversa persona incaricata (con atto di designazione del 9.5.2013) del trattamento dei dati personali "necessari alla gestione delle risorse umane di questa Direzione, è incardinata nella divisione I, perciò non risulta preposta alle attività della Segreteria del Direttore Generale né ha accesso alla casella di posta elettronica istituzionale con cui è stata inviata la email […] contenente la contestazione disciplinare" (cfr. nota cit., p. 6);

f. con riferimento, invece, alla comunicazione del 20.6.2013 – recante in allegato l´atto di contestazione disciplinare inviato alla reclamante –, questa è stata inviata tramite e-mail dalla direzione generale "all´indirizzo di posta elettronica istituzionale della […] dirigente titolare della […] divisione III", ciò allo scopo di comunicare alla stessa "in qualità di responsabile dei rapporti con il Ministero dell´Economia e delle Finanze in materia di certificazione dei crediti, la posizione di questa Direzione in merito agli adempimenti richiesti ai fini dell´accreditamento sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni", e precisamente la circostanza che il "mancato completamento del processo di accreditamento di questo Ufficio" fosse da imputare "al rifiuto reiterato da parte [della reclamante], nominata quale dirigente incaricato al rilascio delle certificazioni dei crediti" (cfr. nota cit., p. 7);

g. in base alla specifica disciplina di settore, "la mancata registrazione sulla piattaforma per la certificazione dei crediti […] integra un inadempimento" rilevante ai fini della misurazione  e valutazione della performance dei dirigenti responsabili, i quali sono altresì assoggettati a specifiche ipotesi di responsabilità (cfr. nota cit., p. 8);

h. la dirigente destinataria della menzionata nota del 20.6.2013, "è anche responsabile dei rapporti con l´Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in materia di valutazione dei dirigenti e di piano della performance nonché diretta collaboratrice del Segretario Generale", pertanto "l´instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti della [reclamante] è stata comunicata […] a chi è gerarchicamente sovraordinato e istituzionalmente competente a conoscere le vicende che si riferiscono all´attività del dirigente complessivamente considerata nonché legittimato a misurare e valutare la performance operativa e i comportamenti organizzativi del dirigente" (cfr. nota cit., p. 8-9);

i. quanto alla lamentata indebita circolazione di informazioni relative alla contestazione disciplinare che sarebbe derivata dal trattamento della nota del 20.6.2013 attraverso il protocollo generale, posto che in ogni caso "le operazioni di protocollazione e connessa fascicolazione di documenti [vengono effettuate] esclusivamente dalle risorse umane che sono ordinariamente preposte […] a prendere conoscenza del contenuto dei documenti trattati", in base a quanto sarebbe stato riferito dalla dirigente destinataria della menzionata nota "al protocollo risulta scannerizzata solo la comunicazione […] mentre non è presente alcun allegato" (cfr. nota cit., p. 9-10);

j. l´atto di contestazione disciplinare, sempre secondo quanto sarebbe stato comunicato dalla dirigente della divisione III del Segretariato, "è conservato agli atti del fascicolo della certificazione dei crediti del Segretariato Generale, insieme con la nota del 20 giugno 2013"; tale conservazione si giustifica "in ragione della competenza della predetta divisione a formulare, sulla base della comunicazione del 20 giugno 2013 quale atto propedeutico, la richiesta di sostituzione" della reclamante con altro soggetto delegato ad effettuare la certificazione dei crediti sull´apposita piattaforma informatica (cfr. nota cit., p. 10).

1.4. Con successive note di replica, nel ribadire le proprie richieste, la reclamante ha affermato che:

a. le informazioni relative al procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti sarebbero state trattate da soggetti (il personale addetto alla segreteria del direttore generale) che non sarebbero qualificabili  quali "incaricati con le prescritte modalità ex artt. 29 e 30, comma 1 del Codice Privacy" (cfr. nota 13.12.2013, p. 1);

b. la contestazione disciplinare del 18.6.2013 "ex se contiene la prova dell´illecito trattamento perché reca in calce la dicitura «trasmesso per e-mail»" (cfr. nota cit., p. 1);

c. il trattamento dei dati personali relativi al procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere effettuato dalla incaricata del trattamento dei dati personali necessari alla gestione delle risorse umane della direzione (risultante da lettera di incarico del 9.5.2013) (cfr. nota cit., p. 1);

d. la nota del 20.6.2013 "risulta essere stata protocollata in arrivo con il n. 31/3588 […] ed essa univa l´atto del 18 giugno 2013. Pertanto l´atto di contestazione, oltre ad essere stato divulgato illecitamente alla dirigente della Divisione, […] è stato sicuramente visto da altri [..] cioè gli addetti al protocollo, insomma […] ad un numero indeterminato di soggetti" (cfr. nota cit., p. 2);

e. la dirigente della divisione III, destinataria della nota del 20.6.2013, benché "«diretta collaboratrice del Segretario Generale» nonché responsabile dei rapporti con l´O.I.V." non può legittimamente venire a conoscenza di un atto di contestazione disciplinare, né "può intervenire nella valutazione dei dirigenti" (cfr. nota cit., p. 2);

f. in base all´art. 16, d. lg. n. 165 del 2001, "la valutazione di un dirigente di seconda fascia avv[iene] a cura del Direttore Generale, mentre è questi ad essere valutato dal Ministro tramite il Segretario Generale" (cfr. nota cit., p. 2);

g. il 18.6.2013 la reclamante ha rinvenuto "in busta sulla propria scrivania" l´atto di contestazione disciplinare, il quale pertanto non sarebbe stato oggetto di notificazione a mano da parte dell´addetta alla segreteria del direttore generale (cfr. nota 16.12.2013).

2.1. Preliminarmente si osserva che, diversamente da quanto ritenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel caso specifico in occasione dell´avvio di un procedimento disciplinare, risultano essere stati effettuati trattamenti di dati personali con conseguente applicazione della disciplina vigente (anche sotto il profilo della liceità del trattamento medesimo in base alla pertinente disciplina di settore, ai sensi dell´art. 11, comma 1, lett. a) del Codice) che prevede, tra l´altro, il diritto dell´interessato di rivolgersi al Garante, limitatamente ai profili di competenza dell´Autorità. Il predetto Ministero, pertanto, deve essere ritenuto titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti previsti dall´art. 28 del Codice.

2.2. Ciò premesso, all´esito dell´esame delle dichiarazioni rese all´Autorità nel corso del procedimento – della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") – nonché della documentazione acquisita in atti, con riferimento alle modalità di consegna della contestazione disciplinare del 18.6.2013 (invio sull´account istituzionale individualizzato della reclamante e consegna in busta chiusa – circostanza quest´ultima che non risulta oggetto di contestazione – presso la stanza della reclamante stessa) si ritiene che non vi siano evidenze dell´avvenuta violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali o della pertinente disciplina di settore.

L´art. 55 bis, comma 5, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 prescrive, infatti, che nell´ambito del procedimento disciplinare le comunicazioni al dipendente debbano essere effettuate, qualora a quest´ultimo sia stata assegnata una casella di posta elettronica certificata, tramite posta elettronica certificata oppure "tramite consegna a mano", al fine di contemperare l´esigenza di speditezza del procedimento e di certezza dell´avvenuta notificazione all´interessato con la tutela della riservatezza di quest´ultimo (v., tra gli altri, provv. del Garante 18 ottobre 2012, n. 297 [doc. web n. 2174582]). Il fatto che, nel caso specifico, anche in considerazione della mancata assegnazione di account di posta certificata alla reclamante, a tale legittima modalità di consegna (in busta chiusa) il direttore generale abbia fatto precedere anche l´invio mediante posta elettronica utilizzando l´account istituzionale assegnato alla reclamante, non contrasta con le disposizioni del Codice né con le indicazioni fornite dal Garante nel Provvedimento 14 giugno 2007, Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico (in G.U. 13 luglio 2007, n. 161 e www.garanteprivacy.it, doc web n. 1417809: cfr. in particolare punto 5.3: "l´amministrazione deve utilizzare forme di comunicazione individualizzata con il lavoratore, adottando le misure più opportune per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali […] da parte di soggetti diversi dal destinatario […] (ad esempio, inoltrando le comunicazioni in plico chiuso o spillato; […] ricorrendo a comunicazioni telematiche  individuali)". Inoltre la modalità utilizzata è coerente con quanto affermato in termini generali dall´art. 47, comma 3, d. lg. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell´amministrazione digitale): "Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l´amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali".

La presenza o meno della reclamante nella propria stanza al momento della consegna della busta, inoltre, non pare rilevante di per sé posto che trattavasi di plico chiuso consegnato all´interno della stanza assegnata alla dirigente.

2.2.1 La consegna della busta contenente la contestazione, inoltre, è avvenuta per il tramite di personale risultato incaricato del trattamento (ai sensi e per gli effetti previsti dall´art. 30 del Codice) in base a specifico atto di preposizione ad un ufficio la cui attività consiste nella "protocollazione di posta e documenti" nonché nello svolgimento di mansioni di "segreteria particolare", tra le quali è senz´altro ricompresa la redazione (espressamente menzionata) e la consegna di lettere predisposte dal direttore (cfr. Piano di lavoro individuale datato 13.5.2013, in atti) nell´ambito dell´esercizio dei poteri e delle attribuzioni stabiliti dall´ordinamento  (v., per un caso analogo, provv. del Garante 8 maggio 2013, n. 232 [doc. web n. 2501216] e  18.10.2012, n. 296 [doc. web n. 2174351]). L´addetta alla segreteria particolare, pertanto, è stata legittimamente incaricata della consegna in busta chiusa della comunicazione, unitamente secondo quanto dichiarato ad alcune specifiche indicazioni circa le modalità per garantire la riservatezza della dirigente.

2.3. Per quanto riguarda, invece, la lamentata allegazione di copia della contestazione disciplinare del 18.6.2013 alla successiva nota del 20.6.2013, si rileva che, in termini generali, le comunicazioni di dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari) all´interno della pubblica amministrazione sono consentite, ai sensi dell´art. 19, comma 1 del Codice, anche in assenza di specifica norma di legge o di regolamento per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (v. art. 18, comma 2), purché vengano osservati i criteri generali previsti dal Codice in relazione ai trattamenti di dati personali (cfr., nello stesso senso, provv. 5 dicembre 2013, n. 546 [doc. web n. 2896275]).

Nel caso specifico, con la menzionata nota, il direttore generale ha rappresentato – nell´esercizio delle proprie funzioni istituzionali – alla dirigente della Divisione III del Segretariato generale (cui risultano attribuite competenze in ordine al coordinamento delle attività del ministero in materia di pianificazione, programmazione economico finanziaria e controllo di gestione, v. sito istituzionale www.lavoro.gov.it, sezione Articolazione degli uffici) che il mancato completamento della procedura di accreditamento per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti da parte della Direzione generale KW, sarebbe stato imputabile al "rifiut[o] di adempiere" opposto dalla reclamante, a ciò specificamente già incaricata dal direttore. Tale ricostruzione era (legittimamente) preordinata, contestualmente alla indicazione del nuovo incaricato, alla corretta individuazione del destinatario degli effetti ricollegati dalla disciplina di settore alla mancata registrazione sulla piattaforma elettronica (cfr. art. 7, comma 2, d.l. 8.4.2013, n. 35: "La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica"), ed in tale prospettiva il direttore generale ha dichiarato di essersi adoperato per adempiere agli obblighi di legge avviando altresì una contestazione disciplinare nei confronti della dirigente incaricata.

Tuttavia, l´allegazione di copia integrale della contestazione disciplinare ha comportato il trattamento di alcuni dati della reclamante –riferiti anche ad eventi, oggetto di contestazione, ulteriori rispetto a quelli connessi con l´attività di certificazione dei crediti. Ciò peraltro in una fase del tutto iniziale del procedimento disciplinare – con modalità diverse da quelle prescritte dall´ordinamento anche in funzione di tutela del principio del contraddittorio nonché della riservatezza e della dignità professionale del dipendente (v. artt. 55 e ss., d.lg. 30 marzo 2001, n. 165).

Inoltre non risulta che alla Divisione III del Segretariato generale siano attribuite competenze specifiche in ordine all´esercizio del potere disciplinare nei confronti della reclamante, pur essendo una delle articolazioni di un ufficio gerarchicamente sovraordinato alla Direzione generale KW. Infatti le funzioni della Divisione III (così come elencate nella menzionata sezione "Articolazione degli uffici" del sito istituzionale del Ministero) consistono: nella cura, in raccordo con l´organismo di valutazione indipendente della performance, degli atti di programmazione del Ministero; nel coordinamento dell´istruttoria relativa alla determinazione dei budget di spesa delle direzioni generali e nel coordinamento della predisposizione dei documenti di contabilità economica e finanziaria, nonché nei rapporti con l´Ufficio Centrale di Bilancio; nel coordinamento dell´organizzazione, della gestione e della verifica sul funzionamento del sistema di controllo di gestione; nella collaborazione con l´organismo di valutazione indipendente della performance, ai fini della redazione della relazione conclusiva sui risultati di gestione; nella cura del monitoraggio sugli acquisti di beni e servizi del Ministero e della gestione del centro di responsabilità amministrativa e degli affari generali del segretariato generale (competenze ritagliate dal novero delle funzioni attribuite al Segretario generale dall´art. 3, D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144, "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali").

Né a conclusioni diverse si perviene all´esito dell´esame della circolare n. 37/2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ("Indicazioni operative in materia di procedimenti disciplinari"), laddove sono individuate le articolazioni interne cui deve essere trasmesso il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare ("Il provvedimento […] deve essere notificato all´interessato […] e trasmesso anche alla Divisione III della Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali per l´inserimento nel fascicolo personale nonché, in caso di sanzioni incidenti sul trattamento stipendiale, anche alla competente Direzione Territoriale dell´Economia e delle Finanze" [cfr. All. 1, nota della reclamante 10.9.2013]).

Deve ritenersi, pertanto, che l´allegazione di copia della contestazione disciplinare del 18.6.2013 abbia comportato una illegittima comunicazione di dati personali, in quanto non conforme al principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite (artt. 4, comma 1, lett. l); 11, comma 1, lett. d); 18, comma 2 e 19, comma 1 del Codice).

Conseguentemente, con riferimento alla persistente conservazione di copie dell´atto di contestazione disciplinare, unitamente alla nota del 20.6.2013, all´interno del fascicolo relativo alla certificazione dei crediti tenuto presso il Segretariato generale, considerato anche che in atti non sono stati rappresentati motivi specifici che legittimerebbero tale conservazione – avendo la direzione generale KW riferito in proposito che (non la contestazione bensì) la nota del 20.6.2013 sarebbe conservata in quanto "atto propedeutico [in relazione alla] richiesta di sostituzione della" reclamante con altro incaricato – si ritiene, quale misura necessaria,  di doverne disporre l´espunzione dal fascicolo relativo alla certificazione dei crediti tenuto presso il Segretariato generale.

2.4. Allo stato non risultano, infine, evidenze della lamentata circolazione dell´atto di contestazione disciplinare tra un numero indeterminato di persone ed in particolare gli addetti al protocollo, visto anche quanto dichiarato in atti (cfr. punto 1.3., lett. i.) circa la non avvenuta protocollazione dell´allegato alla nota del 20.6.2013 (la quale, peraltro, risulta essere stata inviata via email all´indirizzo individualizzato della dirigente della Divisione III del Segretariato generale).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

1. dichiara non fondato il reclamo quanto alle modalità di notifica dell´atto di contestazione del procedimento disciplinare;

2. ritenuta illecita nei termini di cui in motivazione l´allegazione di copia della contestazione disciplinare rivolta alla reclamante, prescrive al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, quale misura necessaria, di espungere tale copia dal fascicolo relativo alla certificazione dei crediti tenuto presso il Segretariato generale, dandone comunicazione al Garante entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 31 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia