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Provvedimento del 24 luglio 2014 [3487792]

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[doc. web n. 3487792]

Provvedimento del 24 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 384 del 24 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato in data 16 aprile 2014 nei confronti di Vodafone Omnitel B.V., con il quale XY, lamentando l´avvenuta ricezione al proprio numero di utenza fissa di comunicazioni di carattere promozionale non desiderate, ha ribadito le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali ( di seguito "Codice"), ed ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento,  nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, opponendosi  altresì all´ulteriore utilizzo dei propri dati personali con finalità di carattere pubblicitario e chiedendo, infine, che tale volontà sia comunicata ai soggetti cui i predetti dati sono stati eventualmente trasmessi; l´interessato ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 giugno 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 15 maggio 2014 con cui il titolare del trattamento, nel dichiarare di aver fornito riscontro all´istanza di opposizione avanzata dal ricorrente con una precedente comunicazione indirizzata al medesimo, ha comunque fornito assicurazione "circa l´inserimento dell´utenza (…) nella black list di utenze non contattabili" che già era stata effettuata "in occasione di un Suo precedente ricorso al Garante per la protezione dei dati personali del dicembre 2013"; la società resistente, nel comunicare al ricorrente le ulteriori informazioni richieste in sede di interpello preventivo, ha precisato che "con riferimento agli ulteriori contatti telefonici ricevuti (…) per conto di Vodafone, nonostante le iniziative assunte dalla (…) società", quest´ultima "non è in grado di effettuare alcuna verifica né di assumere adeguate misure data l´assenza della indicazione del numero chiamante";

VISTA la nota del 23 giugno 2014 con cui il ricorrente, nell´eccepire di non aver mai ricevuto la nota di riscontro indicata dal titolare del trattamento, ha preso atto della conferma di avvenuto inserimento del proprio nominativo nella lista di utenze non contattabili detenuta da Vodafone Omnitel B.V., pur rilevando di non aver ricevuto indicazioni specifiche in ordine alle eventuali iniziative intraprese dalla resistente "al fine di impedire che terzi continuassero ad effettuare chiamate di natura pubblicitaria citando il nome della Società";

VISTA la nota datata 15 luglio 2014 con cui il titolare del trattamento, nel fornire riscontro alle eccezioni sollevate dal ricorrente, ha dichiarato che "i call center Vodafone effettuano chiamate promozionali utilizzando esclusivamente utenze con numerazioni in chiaro in modo da consentire l´identificazione della linea chiamante" così come previsto anche per i "partner commerciali della (…) società", precisando che "laddove dovesse emergere il mancato rispetto di tale obbligo" da parte di questi ultimi, "Vodafone adotterà le misure necessarie ad impedire la prosecuzione di tale condotta, ma in assenza di tale evidenza (…) non è in grado di assumere alcun tipo di iniziativa"; la società resistente ha infine ribadito di "aver posto in essere tutte le iniziative che sono in suo potere per evitare contatti indesiderati", tra cui, in particolare, il periodico aggiornamento della lista delle numerazioni non contattabili e la loro comunicazione "all´intera rete commerciale Vodafone";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente, seppure solo nel corso del procedimento; ciò tenuto peraltro conto del fatto che, in ordine alla ricezione di chiamate indesiderate denunciate dall´interessato, il titolare del trattamento ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non poter effettuare verifiche in ordine alla loro provenienza data l´assenza della numerazione chiamante;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500, considerati gli adempimenti connessi alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Vodafone Omnitel S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Vodafone Omnitel S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia