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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Villa dei Cedri s.p.a. - 11 settembre 2014 [3522399]

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[doc. web n. 3522399]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Villa dei Cedri s.p.a. - 11 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 406 dell´11 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Compagnia dei Carabinieri di Peschiera del Garda e il N.A.S. Carabinieri di Padova, nell´ambito di un´attività istituzionale congiunta, hanno entrambe accertato, in data 14 giugno 2012, che il sig. Vittorio Nalin, nato a Verona il 1° agosto 1936, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore di Villa dei Cedri s.p.a. P.Iva: 01285590236 con sede legale e struttura ricettiva alberghiera recante l´insegna "Albergo Villa dei Cedri", in Lazise, frazione Colà (Vr), piazza di Sopra n. 4, effettuava, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di impianti di videosorveglianza composti, tra l´altro, da nr. 3 telecamere delle quali nr. 2 installate all´interno e n. 1 all´esterno dei locali della società, nonché da un sistema video a circuito chiuso, omettendo di rendere l´informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTI il verbale n. 35/54-3/2012 del 18 giugno 2012 redatto dalla Compagnia Carabinieri di Peschiera del Garda e il verbale n. 3/429-0/2012 dell´11 luglio 2012 redatto dal N.A.S. Carabinieri di Padova con cui è stata contestata la medesima violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informando il trasgressore, per entrambe i verbali, della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATI i rapporti dalla Compagnia Carabinieri di Peschiera del Garda e dei N.A.S. Carabinieri di Padova predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, dai quali risulta che non sono stati effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 23 luglio 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale la società ha evidenziato come nel caso di specie, a fronte di un´unica ispezione avvenuta congiuntamente dai due reparti dei Carabinieri il giorno 14 giugno 2012, debba applicarsi l´art. 8 della legge n. 689/1981 "(…) con la eventuale comminazione di una unica sanzione in virtù dell´istituto del cumulo giuridico essendo unico il fatto, unico il soggetto ed unica la struttura". Ritiene, altresì, che "(…) non trovi applicazione l´art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 perché non vi è alcuna raccolta di dati personali non potendosi considerare tale la possibilità di visione esclusivamente istantanea di luoghi ove è in ogni caso prevista la presenza saltuaria o continua del personale dipendente (…)", ove, peraltro, sul punto, "(…) la società riteneva in assoluta buona fede, che non fosse necessario avvisare gli utenti del parco perché essi già entrando nei locali erano avvisati della presenza delle videoriprese vedendosi proiettati sullo schermo del locale";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Si evidenzia preliminarmente come  i due verbali dei distinti reparti dei Carabinieri abbiano accertato la medesima violazione, che, di conseguenza, deve considerarsi contestata una sola volta. Partendo da tale presupposto risulta inconferente il richiamo all´art. 8 della legge n. 689/1981. Inoltre, si evidenzia come ai sensi dell´art. 13 del Codice e sulla base di quanto previsto dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010 (in www.garnteprivacy.it, doc. web n. 1712680), all´interessato devono essere fornite, in caso di trattamenti effettuati per mezzo di videosorveglianza, le informazioni attinenti allo specifico trattamento di dati personali che ci si accinge ad effettuare con riferimento almeno alle indicazioni (titolare del trattamento e finalità dello stesso) contenute nell´informativa minima il cui modello è allegato al predetto provvedimento; ciò in quanto non può essere rimesso all´interessato il compito di individuare (o indovinare) tali elementi. Si rileva, poi, come la registrazione/conservazione o meno delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza non influisce sulla configurabilità di un trattamento di dati personali che, ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. a) del Codice e per effetto di quanto previsto dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza, si realizza anche nel caso in cui le immagini vengano unicamente visionate in tempo reale, ove, peraltro il citato provvedimento dell´Autorità sulla videosorveglianza rende obbligatoria, così come previsto al punto 3.1, la presenza dell´informativa semplificata. Per tali ragioni le argomentazioni con le quali è stata richiamata la disciplina di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981 risultano inapplicabili al caso di specie;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Villa dei Cedri s.p.a. P.Iva: 01285590236 con sede legale in Lazise, frazione Colà (Vr), piazza di Sopra n. 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia