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Provvedimento del 18 settembre 2014 [3561074]

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[doc. web n. 3561074]

Provvedimento del 18 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 422 del 18 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in via d´urgenza il 25 luglio 2014 nei confronti dello Stabilimento balneare Bagni Ondina di Belsito Rosa Luisa, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Francesca Lorenzi, in proprio e in qualità di esercente la potestà sulle figlie minori ZZ e KW, non avendo ottenuto idoneo riscontro alle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali relative alle figlie minori nonché a conoscerne l´origine e le finalità del loro trattamento; ciò in quanto, ad avviso del ricorrente, le predette, stante l´affidamento condiviso tra i genitori, starebbero trascorrendo il periodo estivo con la madre in Finale Ligure, presumibilmente recandosi quotidianamente presso il citato stabilimento balneare alle cui dipendenze sarebbe impiegato un soggetto terzo la cui frequentazione sarebbe stata alle minori "sconsigliata" dal Tribunale di Milano presso il quale è in corso il procedimento di separazione personale giudiziale tra i coniugi; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° agosto 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´ interessato;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il giorno 8 agosto 2014 con la quale il titolare del trattamento, nel rilevare di ritenersi "pacificamente e totalmente estraneo" alla vicenda rappresentata dal ricorrente, ha dichiarato "di non essere in possesso dei dati personali richiesti (peraltro attinenti a minori di età), per non esservi tenuto a sensi di legge";

VISTA la nota dell´11 agosto 2014, pervenuta per e-mail, con la quale il ricorrente, nel sottolineare il proprio diritto di avere accesso ai dati personali delle figlie, la cui minore età "non esclude ma semmai rende più gravose le cautele del trattamento", ha ribadito le proprie istanze sottolineando la contraddittorietà delle risposte fornite dalla controparte la quale ha negato ogni riscontro all´interpello preventivo "perché eventuali notizie violerebbero la normativa sulla privacy", mentre ha successivamente affermato di non detenere alcun dato riferito alle minori;

RILEVATO che, nel caso in esame, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo il ricorrente chiesto, in qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie minori, ai sensi dell´art. 7 del Codice, di avere conferma dell´esistenza di dati personali relativi alle medesime e di conoscerne eventualmente l´origine e le finalità del trattamento;

RITENUTO che, stante la particolarità della vicenda e la minore età dei soggetti coinvolti, sussiste, nel caso di specie, il presupposto di cui all´art. 146 comma 1 del Codice che consente all´interessato di esercitare i diritti di cui all´art. 7 con ricorso al Garante, prescindendo dall´inoltro dell´interpello preventivo (che peraltro, risulta essere stato formulato) non operando, quindi, la sospensione del decorso dei termini di cui all´art. 149 comma 8 del Codice;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") "di non essere in possesso dei dati personali richiesti (peraltro attinenti a minori di età), per non esservi tenuto a sensi di legge";

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia