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Provvedimento del 2 ottobre 2014 [3635212]

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[doc. web n. 3635212]

Provvedimento del 2 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 456 del 2 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato in data 27 giugno 2014 nei confronti di Vodafone Omnitel B.V. e di TeleTu S.p.A., con cui XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Orlandi e Mariangela Leone, lamentando l´avvenuta ricezione, sul numero di utenza fissa intestato al medesimo, di comunicazioni telefoniche non desiderate di carattere promozionale, alcune con numerazioni in chiaro ed altre con numero oscurato, ha ribadito alcune delle istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ed ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano, di conoscerne l´origine, nonché i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali tali dati sono stati o possano essere comunicati; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato le parti  resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, pervenuta per posta elettronica certificata il 14 luglio 2014, con cui Vodafone Omnitel B.V., in qualità di titolare del trattamento anche relativamente ai servizi offerti da TeleTu S.p.A., ha rappresentato di aver eseguito le dovute verifiche in ordine all´avvenuta ricezione delle chiamate di natura commerciale lamentate dal ricorrente, dichiarando che "con riguardo alle chiamate effettuate da numerazioni non identificate, la società non è stata in grado di attribuire il contatto ad uno dei propri call center o dei propri partner commerciali", tenuto conto che "l´intera rete commerciale Vodafone (…) effettua contatti telefonici utilizzando utenze con numerazioni in chiaro, in modo da consentire l´identificazione della linea chiamante" così come "i partner commerciali, in virtù degli accordi contrattuali in essere"; il titolare del trattamento ha inoltre precisato, con riguardo alle chiamate generate da numerazioni in chiaro, che "al fine di gestire (…) i reclami provenienti dall´utenza per chiamate promozionali indesiderate, di recente Vodafone (…) ha effettuato una campagna di richiamo che ha coinvolto tutti i partner commerciali di cui la società si avvale per la promozione dei propri servizi", al fine di avere esatta conoscenza "delle numerazioni che i propri partner utilizzano nell´attività promozionale per conto di Vodafone", rappresentando che all´esito delle verifiche effettuate su quanto indicato dal ricorrente "nessuna numerazione è risultata in uso a call center, agenzie o partner commerciali di Vodafone"; Vodafone Omnitel B.V. ha infine dichiarato, con riguardo alle istanze di accesso formulate dall´interessato, che "sia sui sistemi Vodafone che sui sistemi TeleTu – di cui pure Vodafone è titolare – non è presente alcun dato" al medesimo riferibile, rilevando di non aver fornito riscontro anteriormente alla presentazione del ricorso "a causa di un mero disguido interno";

VISTA la nota datata 18 luglio 2014 con cui il ricorrente, pur prendendo atto del riscontro fornito dal titolare del trattamento, ne ha comunque eccepito l´inadeguatezza rilevando come sia fenomeno diffuso tra molti utenti quello della ricezione di telefonate promozionali non desiderate da parte di operatori commerciali, tra cui Vodafone, nonostante la chiara volontà espressa in senso contrario dai destinatari, tenuto conto del fatto che sia "pratica invalsa, nel mondo commerciale, ricorrere a Fornitori che a loro volta si affidano a sub-fornitori e addirittura a sub-sub-fornitori e che, in certe occasioni, seguire lo svilupparsi di tale catena può non essere agevole"; l´interessato ha infine ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, e per quanto attiene esclusivamente ai diritti che possono essere legittimamente esercitati con lo strumento del ricorso, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, in merito alle richieste specificamente avanzate dal ricorrente con lo stesso, dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che sia sui sistemi Vodafone che sui sistemi TeleTu non è presente alcun dato riferibile al ricorrente;

RILEVATO che, alla luce degli elementi emersi nel corso dell´istruttoria e della documentazione acquisita, risulta controversa la riconducibilità alla resistente delle comunicazioni telefoniche indesiderate di carattere promozionale ricevute dal ricorrente; rilevato, pertanto, che l´Autorità provvederà con autonomo procedimento a verificare la liceità del trattamento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Vodafone Omnitel B.V., nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 350 euro, a carico di Vodafone Omnitel B.V. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ,con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 ottobre  2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia