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Provvedimento del 12 novembre 2014 [3688210]

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[doc. web n. 3688210]

Provvedimento del 12 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 525 del 12 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 8 settembre 2014 da XY nei confronti dell´avv. Elisa Mellina, con cui il ricorrente, non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lgs.n.196 del 30 giugno 2003,  Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare ed i soggetti o categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati; il ricorrente, ritenendo peraltro illecito il trattamento dei propri dati, ha chiesto la loro cancellazione (con attestazione che tale intervento è stato portato a conoscenza di coloro ai quali gli stessi  sono stati comunicati o diffusi); rilevato infine che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 settembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 15 settembre 2014 con la quale l´avv. Elisa Mellina, nel rappresentare di avere preso atto dell´interpello preventivo inviatole dall´interessato solo "al rientro dalle ferie in data 7 settembre" e di avere conseguentemente provveduto al riscontro con nota dell´8 settembre 2014 (di cui ha allegato copia), ha affermato che il ricorrente "è a tutt´oggi suo debitore per compensi professionali maturati" nello svolgimento di attività difensiva in suo favore e che "la documentazione inerente tale rapporto professionale fu restituita allo stesso su sua richiesta ed allo stesso trasmessa con RR del 28 maggio 2012"; la resistente ha quindi aggiunto di detenere "la sola documentazione inerente il proprio diritto di credito ed al solo fine di farlo valere", precisando altresì di avere comunicato i dati dell´interessato ad altro avvocato cui ha conferito mandato per il predetto recupero del credito;

VISTA la nota depositata il 22 settembre 2014 con la quale il ricorrente, nel ritenere parziale il riscontro ottenuto dalla controparte in quanto la stessa si sarebbe "premurata di circostanziare esclusivamente le finalità di utilizzo dei dati da Ella trattati", ha ribadito le altre richieste formulate con il ricorso, ivi compresa la richiesta di cancellazione dei propri dati "in quanto eccedenti e non pertinenti al recupero del credito";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 30 settembre 2014 nel corso della quale la parte resistente si è impegnata a produrre una memoria integrativa concernente gli ulteriori riscontri alle istanze dell´interessato mentre quest´ultimo, riservandosi di dichiararsi o meno soddisfatto, ha reiterato la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTA la nota del 28 ottobre 2014 con la quale la resistente, nell´integrare il riscontro precedentemente fornito, ha ribadito che i dati personali del ricorrente sono stati "dallo stesso forniti ed utilizzati solo ed esclusivamente per scopi professionali (…) in qualità di difensore di fiducia in tre procedimenti giudiziali" ed ha altresì precisato che gli stessi non sono stati comunicati a terzi, ad eccezione del "nome, cognome ed indirizzo che sono stati trasmessi all´avvocato (…)  incaricato di scrivere la lettera di diffida e messa in mora volta alla riscossione dei compensi professionali che il ricorrente deve ancora corrispondere"; nella medesima nota la resistente ha inoltre affermato di non poter provvedere alla cancellazione dei dati personali dell´interessato gravando sulla stessa "l´onere di conservazione di tutti quegli atti, specialmente giudiziali, che permettono di espletare gli oneri gravanti e/o in favore del proprio assistito";

VISTA la nota depositata il 7 novembre 2014 con la quale il ricorrente, nel dichiararsi soddisfatto del riscontro ottenuto, ne ha sottolineato la tardività e ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente dal momento che gli stessi non risultano trattati in violazione di legge, in quanto utilizzati e conservati dall´avvocato resistente nell´esercizio del proprio ministero difensivo nonché per il recupero dei relativi crediti;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice in ordine alle altre istanze formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice, avendo l´avvocato resistente fornito al riguardo un adeguato riscontro nel corso del procedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

3) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia