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Provvedimento del 12 novembre 2014 [3701320]

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[doc. web n. 3701320]

Provvedimento del 12 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 527 del 12 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato in data 30 giugno 2014 nei confronti di Intesa SanPaolo Personal Finance S.p.A. (già Neos Banca S.p.A.) con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Aiello, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano relativi ad un´iscrizione negativa inserita nella centrale dei rischi creditizi gestita da Crif S.p.A. su richiesta dell´istituto di credito resistente relativamente al "presunto (…) inadempimento al pagamento di una parte delle rate del finanziamento acceso (…) per l´acquisto di un´autovettura usata concluso nel luglio del 2003"; il ricorrente ha infatti contestato la legittimità della predetta iscrizione rappresentando che il credito sorto in capo all´istituto di credito era stato fatto oggetto di contestazione da parte dell´interessato innanzi all´autorità giudiziaria ordinaria, tenuto conto del fatto che l´autovettura "poco dopo l´acquisto (…) cominciò a presentare alcuni problemi di meccanica che, stanti le caratteristiche garantite dal venditore, dovevano ritenersi inusuali" ed eccependo altresì che doveva comunque considerarsi decorso il termine previsto dal Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004; d.m. 14 gennaio 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2005) per la legittima conservazione dei dati afferenti l´iscrizione originaria "atteso il lungo tempo decorso dalla scadenza del contratto di finanziamento (gennaio 2007)"; l´interessato ha infine chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 ottobre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 5 agosto 2014, con cui Intesa SanPaolo Personal Finance S.p.A., nel fornire riscontro alle richieste dell´interessato, ha rilevato che in merito al finanziamento dal medesimo richiesto "il signor XY (...) ha adempiuto con regolarità al pagamento delle rate mensili sino al 05/04/2004; successivamente a questa data, i pagamenti sono stati saltuari e comunque corrisposti in ritardo sino a novembre 2004, per poi essere interrotti in maniera definitiva", pertanto, "a causa delle morosità registrate sulla posizione, l´allora Finemiro Banca, poi Neos Banca S.p.A. e Neos Finance S.p.A. ed ora Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A., si è vista costretta ad affidare la gestione della posizione a società specializzate per il recupero del credito, senza esito alcuno"; il titolare del trattamento ha inoltre rappresentato di aver comunque provveduto, a seguito della proposizione da parte del ricorrente di un´azione giudiziaria diretta ad "accertare l´inadempimento del rivenditore" legato al malfunzionamento dell´autovettura acquistata, a "richiedere ai SIC cui è partecipante "l´annotazione della notizia relativa all´esistenza di contestazioni tramite l´inserimento di una specifica codifica da apporre in corrispondenza dei dati relativi al rapporto di credito" nonché a classificare lo stato del rapporto nella Centrale dei Rischi della Banca d´Italia nella categoria "rapporti contestati"", pur ritenendo comunque a sé non opponibile, in quanto ente finanziatore, la predetta circostanza; la società resistente ha infine dichiarato di aver comunque provveduto, "in un´ottica di particolare favore per il cliente ed in via di massima correttezza, (…) a richiedere la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d´Italia nonché a procedere alla cancellazione da Crif S.p.A. delle segnalazioni di ritardato pagamento del finanziamento n. (…)";

VISTA la nota del 21 ottobre 2014 con cui il ricorrente, pur ribadendo la stretta correlazione esistente tra le doglianze relative al malfunzionamento della autovettura acquistata e l´avvenuta interruzione del pagamento delle rate del finanziamento concesso dall´odierna resistente per far fronte all´acquisto, circostanza peraltro accertata con la sentenza del 22 luglio 2014 del Tribunale di Siracusa con cui è stato definito il giudizio all´uopo avviato dall´interessato, ha comunque preso atto di quanto dichiarato dalla resistente in merito all´avvenuta richiesta di cancellazione delle iscrizioni negative a suo carico, ribadendo altresì la richiesta di liquidazione in suo favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente provveduto a fornire un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Intesa SanPaolo Personal Finance S.p.A. (già Neos Banca S.p.A.) nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Intesa SanPaolo Personal Finance S.p.A. (già Neos Banca S.p.A.), la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia