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Provvedimento del 4 dicembre 2014 [3723903]

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[doc. web n. 3723903]

Provvedimento del 4 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 578 del 4 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante  in data 18 luglio 2014 nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Vodafone Omnitel B.V., in qualità di titolari del trattamento anche relativamente ai servizi offerti da TeleTu S.p.A., con cui Francesca Santoro, rappresentata e difesa dall´avv. Mario Mazzeo, ha chiesto, reiterando le richieste già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), di ottenere la comunicazione "di tutte le registrazioni esistenti relative ai colloqui telefonici" intercorsi con le società resistenti "nel periodo Dicembre 2013-Aprile 2014"; la ricorrente, originariamente cliente di Wind Telecomunicazioni S.p.A., ha infatti rappresentato di aver ricevuto, alla scadenza della promozione attiva sulla propria linea telefonica, una chiamata da parte di "una persona qualificatasi come operatrice call center di Infostrada (marchio della Wind Telecomunicazioni S.p.A. (…))" con cui veniva informata dell´impossibilità di rinnovare l´offerta o di sottoscriverne una nuova, nonché del conseguente successivo aumento della bolletta telefonica; l´interessata, quindi valutava altre offerte e provvedeva a stipulare un nuovo contratto telefonico con TeleTu S.p.A.(fusa per incorporazione nella controllante Vodafone Omnitel B.V., società del gruppo Vodafone Group) chiedendo "la migrazione della linea da Wind al nuovo gestore", salvo poi ripensarci con contestuale disdetta di tale richiesta dopo aver appreso, nel corso di una successiva telefonata proveniente da Wind, che la chiamata ricevuta nel gennaio 2014 non era imputabile a tale società e che pertanto la "bolletta non avrebbe subito alcun rincaro"; la ricorrente ha infine lamentato che, a causa di "non meglio chiariti impedimenti burocratici", la disdetta della migrazione "non era andata a buon fine" e che quindi, essendo ormai divenuta cliente TeleTu, l´unica possibilità "per tornare con Wind era rappresentata da un nuovo cambio di gestore" con conseguente addebito dei relativi costi di recesso, peraltro mai comunicati all´interessata nel corso dei contatti telefonici avuti con gli operatori di entrambi i gestori; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato le parti  resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 30 ottobre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, pervenuta per posta elettronica certificata il 6 agosto 2014, con cui Vodafone Omnitel B.V., nel fornire riscontro alla richiesta avanzata dalla ricorrente, ha dichiarato di essere in possesso "della registrazione della welcome call del 21 marzo 2013" di cui ha inviato copia all´interessata, rilevando che in occasione della predetta chiamata "Vodafone ha provveduto a verificare i Suoi dati, a illustrarle nuovamente le condizioni dell´offerta da lei richiesta e a registrare il consenso alla migrazione dall´operatore Wind all´operatore TeleTu";

VISTA la nota del 6 agosto 2014 con cui Wind Telecomunicazioni S.p.A., nel trasmettere alla ricorrente la registrazione vocale richiesta, ha comunque rilevato che "l´utenza oggetto d´esame, attivata in data 16/03/2010, risulta disattiva dal 18/04/2014 a seguito di una richiesta di migrazione verso altro gestore telefonico", comunicata a Wind da parte dell´operatore ricevente "in data 24/03/2014 mediante apposito applicativo telematico inter operatore"; il titolare del trattamento ha inoltre precisato di aver provveduto a contattare nuovamente l´interessata per "verificare la reale volontà del Cliente di procedere alla migrazione e l´assenza di pratiche commerciali scorrette o fraudolente da parte degli altri Operatori" e che, in tale circostanza, la medesima ha espresso "il suo ripensamento riguardo alla migrazione verso altro gestore mediante registrazione vocale", rappresentando comunque che "nonostante ciò in data 10/04/2014 (…) è stato avviato il provisioning tecnico, con conseguente deconfigurazione della Rete Wind in data 17/04/2014 e completamento della cessazione sui sistemi Wind in data 18/04/2014";

VISTE  le note del 1° settembre e del 31 ottobre 2014 con cui la ricorrente, prendendo atto del riscontro pur tardivo fornito dalle resistenti, ha ribadito al richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo i titolari del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Vodafone Omnitel B.V., nella misura complessiva di euro 300, imputando a carico di ciascun titolare la somma di euro 150,00, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Vodafone Omnitel B.V. nella misura complessiva di euro 300, imputando a carico di ciascun titolare, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente, la somma di euro 150,00; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ,con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 dicembre  2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia