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Ordinanza di ingiunzione nei confronti del sig. Enrico Tecchio - 4 dicembre 2014 [3735804]

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[doc. web n. 3735804]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti del sig. Enrico Tecchio - 4 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 571 del 4 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Padova - n. 3/766-0/2012 di prot. del 20/12/2012, con cui è stata contestata al sig. Enrico Tecchio, nato a Vicenza il 29 dicembre 1957, residente in Quinto Vicentino (VI), via Fabio Filzi 56 (C.F. TCCNRC57T29L840G), nella sua qualità di legale rappresentante dell´associazione tra professionisti denominata "Studio dentistico associato Tecchio dr. Enrico e Palumbo dr. Antonino" con sede in Quinto Vicentino (VI), via Vittorio Veneto 20 (C.F. 02175790241) la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 13, con riferimento all´omessa informativa agli interessati per il trattamento di dati effettuato presso lo studio dentistico associato, per mezzo di un sistema di videosorveglianza;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate e le osservazioni svolte in sede di audizione dal sig. Enrico Tecchio non consentono l´archiviazione del procedimento avendo i Carabinieri accertato l´identificabilità delle persone riprese dal sistema di videosorveglianza e non avendo la parte dimostrato il contrario;

RILEVATO, pertanto, che risulta in atti che il sig. Enrico Tecchio ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, mediante un sistema di videosorveglianza, omettendo di rendere l´informativa agli interessati prevista dall´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento),

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al sig. Enrico Tecchio, nato a Vicenza il 29 dicembre 1957, residente in Quinto Vicentino (VI), via Fabio Filzi 56 (C.F. TCCNRC57T29L840G), nella sua qualità di legale rappresentante dell´associazione tra professionisti denominata "Studio dentistico associato Tecchio dr. Enrico e Palumbo dr. Antonino" con sede in Quinto Vicentino (VI), via Vittorio Veneto 20 (C.F. 02175790241), di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia