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Provvedimento del 5 febbraio 2015 [3848193]

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[doc. web n. 3848193]

Provvedimento del 5 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 76 del 5 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 31 ottobre 2014 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione o la sospensione della visibilità dei dati personali che lo riguardano contenuti in "qualsiasi documento e/o prodotto fornito dalla società resistente", ove associati al fallimento della XX soc. coop. (dichiarato in data 12 maggio 2009 e chiuso in data 29 marzo 2010) di cui è stato amministratore unico a partire dal 12 luglio 2007; il ricorrente ha, in particolare, lamentato che il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che causa allo stesso notevoli difficoltà nell´accesso al credito, sarebbe eccedente e incompleto, tenuto conto del fatto che si tratterebbe dell´indicazione di una "procedura concorsuale estranea alla sfera giuridica e patrimoniale dell´istante", peraltro chiusa da ormai oltre quattro anni; rilevato che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 novembre 2014  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 dicembre 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota del 18 novembre 2014 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha ribadito la "piena liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riportate nei documenti informativi oggetto di contestazione rispetto a quanto risultante nei pubblici registri consultabili da chiunque da cui sono state estratte", rilevando come " le informazioni inerenti predetto evento di fallimento(.) compresi i relativi riferimenti temporali", risultino, nei prodotti informativi Cerved, "correttamente riferite alla citata società cooperativa e, nell´ambito dei prodotti informativi distribuiti da Cerved, riportate in appositi riquadri dedicati alla medesima e concernenti imprese (c.d. "connesse") con cui" l´interessato "abbia o abbia avuto in essere uno stretto legame a livello societario, economico o giuridico, secondo gli ordinari criteri seguiti a livello commerciale ed economico"; il titolare del trattamento ha inoltre rilevato la pertinenza "della segnalazione del fallimento di una società anche con riferimento a soggetti che rivestono/rivestivano posizioni di sicuro rilievo e cariche e qualifiche di indubbia importanza nell´ambito della medesima", eccependo l´inaccoglibilità delle richieste del ricorrente "visto che il trattamento in questione ha per oggetto informazioni esatte, pertinenti e complete, tratte da pubblici registri conoscibili da chiunque ed utilizzabili senza il consenso degli interessati ai sensi dell´art. 24 comma 1, lett. c) del Codice"; il titolare del trattamento ha comunque manifestato la propria disponibilità ad intervenire sui dati secondo le eventuali indicazioni emergenti a seguito dell´avanzamento dei lavori avviati dall´Autorità con i rappresentanti delle categorie del settore per l´adozione del codice deontologico in materia di informazioni commerciali;

VISTA la nota del 21 novembre 2014 con la quale il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha contestato, tra l´altro, il fatto che la segnalazione di fallimento "nel dossier persona Cerved (…) si pone in palese contrasto con la riforma fallimentare e ciò a prescindere dall´importanza della carica rivestita (…) nell´ambito della compagine sociale", tenuto conto del fatto che "secondo gli articoli 118 e 120 l.f. la chiusura del fallimento determina la cessazione degli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali con decadenza degli organi preposti al fallimento";

VISTA la nota del 12 gennaio 2015 con cui la società resistente ha ribadito la legittimità del trattamento effettuato, precisando che "le informazioni relative alla carica di Amministratore Unico e Direttore Tecnico rivestite dal sig. XY nella "XX Italiano – società cooperativa" e le ulteriori informazioni concernenti l´evento fallimento che ha colpito quest´ultima (la cui veridicità non è oggetto di contestazione) costituiscono la riproposizione di quanto presente nei registri pubblici di riferimento da cui sono state estratte";

RILEVATO che il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi" al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato nelle more della redazione del citato codice deontologico, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni relative al fallimento della XX Italiano soc. coop.  in tutti i prodotti informativi Cerved direttamente riferiti al ricorrente, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso ed ordina a Cerved Group S.p.A., quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato e nelle more della redazione del codice deontologico di cui in motivazione, la sospensione temporanea del trattamento e della comunicazione a terzi delle informazioni relative al fallimento della XX Italiano soc. coop.  in tutti i prodotti informativi Cerved direttamente riferiti al ricorrente, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Il Garante, nel chiedere a Cerved Group S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia