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Provvedimento del 19 febbraio 2015 [3853575]

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[doc. web n. 3853575]

Provvedimento del 19 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 105 del 19 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 17 novembre 2014 da XX nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con cui il ricorrente, al quale era stata rifiutata l´attivazione di una nuova linea telefonica "poiché dal sistema risultava una segnalazione negativa a suo carico", ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con le quali aveva chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, l´indicazione dell´origine, delle finalità, delle modalità e della logica applicata al loro trattamento; il ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 novembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 gennaio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 3 dicembre 2014 con cui il titolare del trattamento, nello scusarsi per il ritardo con il quale fornisce riscontro alle istanze dell´interessato a causa di "un mero disguido interno", ha comunicato allo stesso le informazioni richieste precisando che in ordine alla mancata attivazione di una nuova linea telefonica fissa, "gli enti di competenza" hanno evidenziato che "il processo di verifica del credito aveva fornito esito negativo, in quanto risultavano protesti e/o pregiudizievoli a carico dell´intestatario del contratto. In tale eventualità, è necessario che l´intestatario del contratto fornisca all´operatore la documentazione che ne attesti l´inesistenza o la cancellazione (…)";

VISTA la nota del 5 dicembre 2014 con cui il ricorrente, nel ritenere incompleto il riscontro ottenuto, ha in particolare evidenziato come la controparte non abbia fornito "né l´orig ine né il contenuto dei presunti protesti e/o pregiudizievoli" a suo carico, con conseguente "impossibilità, per lo stesso, di fornire la documentazione che ne attesti l´inesistenza o la cancellazione";

VISTA la nota del 22 gennaio 2015 con la quale la società resistente, nel ribadire quanto già rappresentato nella memoria precedente, ha precisato che "a carico del cliente risulta una pregiudizievole di Conservatoria" e che a quest´ultima, presso la sede più vicina al luogo di residenza, l´interessato potrà rivolgersi per ricevere ulteriori informazioni;

VISTA la nota del 25 gennaio 2015 con cui l´interessato, nel ritenere incompleto il riscontro ottenuto, ha evidenziato: a) che non risultano pregiudizievoli a suo carico, "salvo la trascrizione di un pignoramento immobiliare che, però, riguarda un trust del quale io, in ragione della mia professione di avvocato, sono il trustee. E´ noto che le vicende, anche negative, relative a beni in trust sono aliene al patrimonio della persona fisica di chi esercita l´ufficio di trustee"; b) che "il rapporto contrattuale de quo aveva ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia secondo una tariffa "all inclusive", pagati con addebito su carta di credito" e che "i miei conti telefonici esistenti presso Wind alla data del 1/11/2014 risultavano regolarmente pagati (…)"; il ricorrente ha quindi chiesto che il titolare del trattamento provveda ad "aggiornare e integrare i dati personali che lo riguardano, precisando che la pregiudiziale da Conservatoria è inerente alla mia qualità di trustee" ;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle richieste avanzate dal ricorrente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso,

RITENUTO che devono, invece, essere dichiarate inammissibili le richieste formulate dal ricorrente nel corso del procedimento, non essendo state precedute dal relativo interpello preventivo, come previsto dall´art. 146 del Codice;

RILEVATO che resta impregiudicata la facoltà del ricorrente di richiedere al titolare del trattamento l´aggiornamento e l´integrazione dei dati con un nuovo interpello  preventivo ed eventuale ricorso al Garante;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara inammissibili le istanze formulate nel corso del procedimento;

2) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 400 euro, a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia