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Ordinanza di ingunzione nei confronti di Abruzzo Vigilanza s.r.l. - 29 gennaio 2015 [3939311]

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[doc. web n. 3939311]

Ordinanza di ingunzione nei confronti di Abruzzo Vigilanza s.r.l. - 29 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 50 del 29 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) nr. 16667/80006 del 22 giugno 2012 formulata da questa Autorità, ha svolto, presso la Abruzzo Vigilanza s.r.l. P.Iva: 01674880669, con sede in L´Aquila, via F. Savini c/Ipersore GS snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, un´attività di controllo formalizzata con il verbale di operazioni compiute datato 20 settembre 2012, a fronte della quale, successivamente, è stato accertato che la citata società, da dicembre 2011 ad aprile 2012, ha utilizzato un sistema di localizzazione degli automezzi adoperati dal personale impiegato in attività di sorveglianza, omettendo di effettuare la notificazione al Garante per i trattamenti di cui all´art. 37, comma 1 lett. a) del Codice;

VISTO il verbale nr. 84/2012 del 29 ottobre 2012 (che qui si intende integralmente richiamato), con cui è stata contestata, alla Abruzzo Vigilanza s.r.l., nella forma attenuata di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice, la violazione amministrativa prevista dall´art. 163 del Codice, in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO che risulta essere avvenuto presso la Abruzzo Vigilanza s.r.l. un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37, comma 1 lett. a) del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, così come rilevato nel verbale di contestazione, ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che, se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´importo della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice deve essere determinato nella misura di euro 8.000,00 (ottomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

alla Abruzzo Vigilanza s.r.l. P.Iva: 01674880669, con sede in L´Aquila, via F. Savini c/Ipersore GS snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 163 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia