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Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Capaccio - 5 marzo 2015 [3987038]

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[doc. web n. 3987038]

Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Capaccio - 5 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 126 del 5 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del 13 marzo 2013 n. 6453/84589 di protocollo, con cui è stata contestata al Comune di Capaccio, con sede in Capaccio (SA), Via Vittorio Emanuele n. 1 (C.F. 81001170653), la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 22, comma 8, con riferimento alla diffusione, sul sito web istituzionale, di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, contenuti in 12 ordinanze sindacali (n. 158 del 14 agosto 2009, n. 146 del 28 agosto 2010, n. 192 del 29 novembre 2010, n. 61 del 9 maggio 2011, n. 115 del 31 agosto 2011, n. 60 del 19 febbraio 2012, n. 75 del 5 marzo 2012, n. 88 del 23 marzo 2012, n. 109 dell´11 aprile 2012, n. 156 del 19 giugno 2012,  n. 234 del 10 agosto 2012 e n. 244 bis del 25 agosto 2012) con cui venivano disposti ricoveri urgenti per trattamento sanitario obbligatorio con indicazione dei dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita, residenza) e della patologia sofferta dagli interessati;

VISTO il provvedimento n. 76 del 21 febbraio 2013, pubblicato nel sito www.garanteprivacy.it [doc. web n. 2358792], con il quale il Garante ha rilevato l´illiceità del trattamento dei dati;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO che il Comune di Capaccio ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella diffusione sul sito web dell´Ente di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute in violazione dell´art. 22, comma 8, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 22, comma 8, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

al Comune di Capaccio, con sede in Capaccio (SA), Via Vittorio Emanuele n. 1 (C.F. 81001170653), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000, 00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero

Roma, 5 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia