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Procedimento relativo ai ricorsi - Proposizione immediata del ricorso e pregiudizio immediato ed irreparabile - 22 gennaio 2001 [40133]

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 [doc web n. 40133]

Procedimento relativo ai ricorsi - Proposizione immediata del ricorso e pregiudizio immediato ed irreparabile - 22 gennaio 2001

La proposizione immediata del ricorso al Garante senza il previo interpello del titolare del trattamento è possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile esporrebbe taluno a pregiudizio imminente o irreparabile.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. XY rappresentato e difeso dall´avv. Lisa Agati presso il cui studio sito in Bologna ha eletto domicilio;

nei confronti di

Servizi Interbancari S.p.A.;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta l´addebito sull´estratto conto, relativo a due carte di credito in suo possesso, di due operazioni di ricarica di telefoni cellulari a lui non intestati. Ha fatto presente di aver chiesto il blocco delle carte al servizio furti e smarrimenti della società, di essere stato informato dell´esistenza di altre due ricariche e di essere stato però integralmente rimborsato per la somma di lire 440.000. A suo avviso, la vicenda dimostrerebbe che "la tutela dei dati personali del ricorrente non è stata… trattata con le cautele del caso, poiché più di una volta sono stati utilizzati dati che dovrebbero essere sottoposti ad assoluta tutela". Ha chiesto quindi di condannare il "circuito bancario CARTASI´" al risarcimento dei danni e di provvedere anche "alle indagini del caso al fine di valutare le sanzioni previste dall´art. 35 della legge n. 675".


CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso è inammissibile.

Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996. Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998). Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell´Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente.

Il procedimento previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 ha caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può lamentare qualsiasi violazione di un diritto della personalità, fuori delle ipotesi di cui all´art. 13 della legge, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami che possono essere rivolti anch´essi al Garante. Il ricorso può essere infatti presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675 deve quindi avanzare le proprie richieste, con riferimento appunto ai diritti riconosciuti dal citato art. 13 (diritto di accesso ai propri dati personali, di conoscere la loro origine, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ecc.), nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

La proposizione immediata del ricorso al Garante è invece possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile", evenienza di cui non vi è traccia agli atti.

Nel caso di specie, la richiesta del 28 agosto 2000 (cui ha fatto riferimento l´interessato a seguito dell´invito a regolarizzare il ricorso) non riguarda l´esercizio dei diritti di cui alla legge n. 675/1996 e pur contenendo un generico riferimento finale all´ipotizzata violazione della riservatezza, è però incentrata sulle contestate operazioni di ricarica, sulla denuncia penale presentata e sul rimborso dei corrispondenti importi.

Il ricorso è impostato in modo analogo, senza un collegamento con la disciplina di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, e chiede anche al Garante di adottare provvedimenti per i quali l´Autorità non è competente (il risarcimento degli asseriti danni subiti).

Il profilo della sicurezza citato nella parte conclusiva del ricorso potrà essere semmai preso in esame dal Garante sulla base di una distinta e più circostanziata segnalazione dell´interessato che evidenzi la sussistenza di effettive problematiche riguardanti la sicurezza delle informazioni personali diverse da quelle eventualmente concernenti il solo abusivo utilizzo del numero di una carta di credito.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 22 gennaio 2001


IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli