g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 12 marzo 2015 [4016255]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4016255]

Provvedimento del 12 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 159 del 12 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 dicembre 2014 nei confronti di  Amtrust Europe Limited e Amtrust Claims Management S.r.l., con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Matteo Renzulli, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano contenuti nella perizia medico-legale "redatta dal dott. (…) a seguito della visita medica espletata" sulla sua persona "in data 16 giugno 2014"; rilevato che la ricorrente ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 2 febbraio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 18 dicembre 2014 con cui Amtrust Claims Management S.r.l. ha rappresentato di aver provveduto, già prima della presentazione del ricorso, a riscontrare le varie richieste avanzate dalla ricorrente e dirette ad ottenere la comunicazione dei dati personali che la riguardano contenuti nella perizia medico-legale, rappresentando che la predetta perizia non era nella disponibilità della Compagnia in quanto non risultava ancora depositata dal professionista incaricato di redigerla, più volte dalla medesima sollecitato a produrla; la resistente, nel ribadire di non detenere copia della perizia, ha altresì rappresentato che, "a seguito dei ripetuti solleciti, la Amtrust Claims Management veniva a conoscenza che il dottore (…) pativa gravi problemi di salute e che, delicati interventi chirurgici, avevano inevitabilmente rallentato il regolare svolgimento della professione", impegnandosi comunque a "notiziare l´avv. Renzulli sulle risultanze della perizia che il dott. (…) si è impegnato a depositare a strettissimo giro";

VISTA  la nota del 18 dicembre 2014 con cui la ricorrente, nel contestare quanto affermato da controparte, ha ribadito le proprie richieste rilevando di non aver mai avuto notizia dell´esistenza di impedimenti dovuti allo stato di salute del professionista incaricato di redigere la perizia, eccependo che, in ogni caso, tale circostanza non sarebbe comunque valsa a giustificare la condotta dilatoria tenuta dalla società resistente; l´interessata ha infatti rappresentato che il primo riscontro con cui quest´ultima aveva assunto l´impegno a sollecitare la trasmissione della predetta perizia risaliva al 23 luglio 2014 ovvero "ben due mesi prima del dedotto intervento" chirurgico "del fiduciario, avvenuto in Parma il 24 settembre 2014" e che quando il suo difensore "ha interpellato nuovamente l´Amtrust, con e-mail del 16 ottobre 2014, nessuno ha avuto cura di dedurre il presunto impedimento del dott. (…) nonostante fosse stata correttamente comunicata (…) la volontà della XY, in mancanza di riscontro da parte della Compagnia, di adire il Garante";

VISTA la nota del 9 febbraio 2015 con cui il titolare del trattamento, dichiarando di aver acquisito la perizia medico-legale oggetto di ricorso, ha provveduto a trasmetterne copia alla ricorrente;

VISTA la nota del 15 febbraio 2015 con cui la ricorrente, nel prendere atto dell´avvenuta trasmissione della perizia richiesta, ha tuttavia rilevato che ciò è stato possibile solo in pendenza del procedimento instaurato innanzi al Garante ed ha pertanto ribadito la richiesta di liquidazione delle spese in proprio favore;

VISTE le note del 16 e 19 febbraio 2015 con cui il titolare del trattamento ha contestato le richieste avanzate dalla ricorrente con riguardo alle spese del procedimento, ribadendo di aver già reso noto, prima della presentazione del ricorso, di non avere la disponibilità materiale della citata perizia e quindi la mancata consegna di quest´ultima non può ritenersi circostanza imputabile alla società resistente;

VISTE le note del 16 e 19 febbraio 2015 con cui la ricorrente ha ribadito la propria richiesta rilevando come la Compagnia resistente non abbia mai fornito alcun riscontro all´istanza del 16 ottobre 2014 presentata prima della proposizione del ricorso, né abbia, contrariamente a quanto sostenuto nel corso del procedimento, mai avvisato l´interessata o il suo difensore di eventuali impedimenti legati alle condizioni di salute del professionista incaricato di redigere la perizia medico-legale;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della parte resistente, nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico della parte resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  12 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
CALIFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA