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Provvedimento del 19 marzo 2015 [4039503]

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[doc. web n. 4039503]

Provvedimento del 19 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 174 del 19 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 16 dicembre 2014 nei confronti di Vodafone Omnitel B.V. con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Gianluca Bozzelli, nel ribadire le istanze già avanzate con il previo interpello ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi in forma intellegibile, l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare e responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui tali dati sono stati o possono essere comunicati, opponendosi inoltre al loro ulteriore trattamento e chiedendo altresì la cancellazione e il blocco di quelli trattati in violazione di legge; il ricorrente ha, in particolare, lamentato di aver ricevuto un atto di accertamento fiscale da parte dell´Agenzia delle Entrate territorialmente competente per omesso versamento della tassa di concessione governativa in relazione ad un contratto di telefonia mobile relativo ad un´utenza di cui il medesimo dichiara di non essere mai stato intestatario; l´interessato ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 febbraio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 22 dicembre 2014 e del 13 gennaio 2015 con cui Vodafone Omnitel B.V., nel fornire riscontro alle richieste dell´interessato, ha rappresentato che "il sig. XY, in qualità di titolare della ditta XY, ha concluso con Vodafone un contratto per servizi di telefonia destinati alla clientela business, in data 24 settembre 2012, come risulta dalla registrazione vocale" trasmessa in allegato, per effetto del quale sono state attivate "tre utenze, di cui una interessata dalla portabilità di una numerazione telefonica già di titolarità del ricorrente"; la resistente ha precisato a tale riguardo che "dalle verifiche condotte è emerso" che la numerazione indicata dal ricorrente nel ricorso risulta infatti associata "come numerazione di fax" ad una delle tre utenze attivate da quest´ultimo con il citato contratto, risolto per morosità del cliente in data 5 febbraio 2013; con riguardo alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente, la resistente ha dichiarato di "non poter procedere alla cancellazione dei dati, in quanto Vodafone ha l´obbligo di conservare i dati di traffico degli utenti che hanno fruito dei propri servizi di comunicazione elettronica per esigenze di tutela dell´ordine pubblico e prevenzione dei reati", pur provvedendo "a rendere non visibili i dati personali riferibili al ricorrente dai (…) sistemi in uso presso i call center";  

VISTA la nota del 16 febbraio 2015 con cui il ricorrente ha eccepito che "il documento di identità n. (…) indicato nella memoria Vodafone del 13/01/2015 come appartenente al sig. XY non corrisponde a quello di cui è in possesso lo stesso", ribadendo le proprie richieste;

VISTA la nota del 17 febbraio 2015 con cui la resistente ha rappresentato di "aver compiutamente riscontrato le richieste di accesso formulate dal ricorrente comunicando i dati personali di cui attualmente è in possesso e l´origine degli stessi", eccependo che l´interessato non può richiedere, ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´esibizione di documenti detenuti dal titolare del trattamento; quest´ultimo, in merito alla "presunta mancata corrispondenza tra i dati indicati da Vodafone (…) e i dati indicati nel ricorso presentato dal sig. XY", ha dichiarato che "i dati personali comunicati dalla scrivente società con propria nota del 13 gennaio u.s. corrispondono ai dati forniti dal ricorrente all´atto della conclusione del contratto, come facilmente verificabile dalla registrazione vocale già fornita con l´adesione spontanea"; con riferimento alla richiesta di conoscere il nominativo dei soggetti terzi cui i dati sono stati comunicati, la resistente ha comunicato che, essendosi il contratto risolto per morosità del ricorrente, i relativi dati sono stati trasmessi da Vodafone Omnitel B.V. a due società di recupero crediti;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo su questa base determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Vodafone Omnitel B.V. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Vodafone Omnitel B.V. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ,con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
BIANCHI CLERICI

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA