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Attività giornalistica - Divulgazione di notizie ritenute non veritiere - 7 aprile 1999 [40397]

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[doc. web n. 40397]

Attività giornalistica - Divulgazione di notizie ritenute non veritiere - 7 aprile 1999

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente e relatore, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla interessata;

nei confronti di

diversi titolari del trattamento;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a) del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

1. La ricorrente lamenta che sul numero ..., datato ..., del settiminale, edito dall´..., sarebbe stato pubblicato un articolo nel quale figurerebbe una dichiarazione della sig.a x (...). Tale dichiarazione, riferita ad una vicenda relativa alla ricorrente, indicata nominativamente, menzionerebbe alcune circostanze inesatte ed infondate relative alla situazione lavorativa trovata dalla ricorrente al suo rientro in servizio dopo un periodo di astensione per maternità.

La ricorrente, dipendente presso un´amministrazione locale, ha fatto presente di essersi precedentemente rivolta, nell´ambito di un colloquio telefonico del tutto privato, al sig. ra x al solo fine di esporre la sua situazione e chiedere consigli per un´eventuale difesa dei suoi diritti.

L´interessata ha precisato inoltre di aver declinato l´invito rivoltole dalla Pappalardo a partecipare ad una trasmissione televisiva presso un´emittente locale, di non avere avuto alcun contatto con la redazione del settimanale e di avere quindi "avuto notizia del contenuto dell´articolo del tutto casualmente" .

Il ... 1999 la ricorrente ha inviato, per il tramite di un legale di fiducia, una nota alla redazione del settimanale (allegata al ricorso in esame), con la quale ha evidenziato che i fatti riportati dal periodico sarebbero ´´assolutamente contrari a verità´´ed ha formalmente richiesto al giornale di "pubblicare la rettifica dovuta & nei modi e nei termini previsti dall´art. 42 l. 5/8/1981 n. 46".

L´interessata ha presentato poi il ricorso in esame segnalando la violazione da parte dei soggetti sopra menzionati di alcune disposizioni del codice deontologico dei giornalisti e della legge n. 675/1996, e chiedendo " l´intervento di questa Autorità in merito alla vicenda, con la condanna dei responsabili". In particolare, nei confronti:

  • del direttore responsabile del settimanale e della firmataria dell´articolo "per violazione degli artt. 10 e 13 l. 675/96 e trattamento illecito dei dati personali senza consenso e senza che si possono ravvisare nella stessa divulgazione interessi prevalenti all´informazione e al diritto di cronaca";
  • della sig.a x, "per violazione dell´art. 20 della l. 675/1996 in quanto comunicava e diffondeva dati e notizie personali della ricorrente, senza alcun consenso da parte sua e oltretutto assolutamente contrarie a verità".

Infine, la ricorrente ha segnalato che il settimanale "non riporta l´indicazione del Responsabile del trattamento dei dati personali, così come invece richiesto ai sensi di legge" e ha richiesto ai sensi dell´art. 29, ultimo comma, della legge n. 675/1996 "il risarcimento dei danni riportati a seguito della divulgazione delle notizie riportate".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999) recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e stabilisce che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati, prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501).

3. Alla luce delle considerazioni sopra formulate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Va anzitutto precisato che il procedimento previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 ha tratti particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può lamentare senza particolari formalità ogni qualsivoglia violazione di un diritto della personalità, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami che possono essere rivolti anch´essi al Garante.

Il ricorso può essere infatti presentato solo per la tutela di una precisa richiesta ai sensi dell´art. 13 della stessa legge, avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Prima di presentare il ricorso, l´interessato deve quindi formulare le proprie richieste con riferimento ad uno o più dei diritti riconosciuti dal citato art. 13 (accesso ai dati, conoscenza della loro origine, opposizione al trattamento per motivi legittimi, ecc.), nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

La proposizione immediata del ricorso al Garante è invece possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".

Di questa evenienza non vi è alcun cenno nel ricorso in esame che pure riguarda un caso particolare, ma nel quale l´eventuale grave pregiudizio doveva considerarsi semmai già verificato al momento dell´avvenuta diffusione delle notizie.

Va peraltro evidenziato che in atti figura una nota diretta alla redazione del settimanale che viene, però, qualificata dal legale dell´interessata come formale richiesta di rettifica ai sensi dell´art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 46 anziché come esercizio di uno dei diritti di cui all´art. 13. Non risulta invece alcuna richiesta di esercizio dei diritti previsti da questa disposizione nei confronti del presidente della Commissione pari opportunità.

Va ricordato poi che ai sensi del citato art. 42 della legge n. 46/1981, che ha sostituito l´art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa), il richiedente la rettifica giornalistica può, nel caso il periodico non l´abbia pubblicata o lo abbia fatto in modo non corretto, chiedere al pretore che sia ordinata la pubblicazione ai sensi dell´art. 700 del c.p.c. o ai sensi degli artt. 232 e 219 del c.p.p. (la mancata o incompleta ottemperanza all´obbligo di cui al citato art. 8 è comunque punita con la sanzione amministrativa da lire 15 milioni a lire 25 milioni).

L´accertata inammissibilità del ricorso non pregiudica la facoltà per la ricorrente di esercitare i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 presso i titolari o i responsabili del trattamento, né, tantomeno, il diritto di rivolgersi al giudice ordinario per far accertare eventuali reati o per chiedere il risarcimento dei danni, anche morali, istanze in merito alle quali la legge n. 675/1996 non ha attribuito competenze al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso.

b) avvia autonomamente ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. d) della legge n. 675/1996, sulla base della documentazione acquisita in occasione dell´esame del presente ricorso, un apposito procedimento per verificare quanto segnalato dalla ricorrente in ordine alla diffusione dei dati che la riguardano.

Roma, 7 aprile 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli