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Procedimento relativo ai ricorsi - Cancellazione dei dati personali da un sito Internet e declaratoria di non luogo a provvedere - 25 ottobre 2001...

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 [doc. web n. 40433]

Procedimento relativo ai ricorsi - Cancellazione dei dati personali da un sito Internet e declaratoria di non luogo a provvedere - 25 ottobre 2001

In caso di adempimento da parte del titolare del trattamento all´istanza dell´interessato volta alla cancellazione dei dati personali da un sito internet di una società finanziaria, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato al Garante.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 26 settembre 2001 dalla sig.a Piera Nobili nei confronti di GESTNORD FONDI S.G.R. S.p.A., per il mancato riscontro all´istanza con la quale l´interessata, titolare di quote di fondi d´investimento gestiti dalla società, aveva chiesto la cancellazione dei propri dati personali dal sito internet della società medesima a seguito di problemi verificatisi nella loro visualizzazione, in quanto erroneamente associati alla posizione di un altro soggetto;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 11478 dell´ 8 ottobre 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessata inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota anticipata via fax in data 12 ottobre 2001 con la quale GESTNORD FONDI S.G.R. S.p.A. ha riscontrato la richiesta dell´interessata precisando:

  • di aver provveduto alla "cancellazione definitiva" dei dati della ricorrente dal sito internet della società;
  • che "il disguido verificatosi a livello di visualizzazione" sarebbe derivato "da una errata imputazione delle operazioni…senza comunque alcun altro impatto" sulla posizione fondi dell´interessata;
  • che, peraltro, le quote erroneamente visualizzate unitamente a quelle dell´interessata "non erano rapportabili in alcun modo all´intestatario delle stesse, trattandosi di dati totalmente anonimi";

CONSIDERATO che, rispetto all´istanza formulata dall´interessata ai sensi del citato art. 13, il titolare ha fornito un riscontro e che non sono pervenute ulteriori osservazioni dell´interessata medesima;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento e rilevato che eventuali azioni per il risarcimento del danno potranno essere proposte dall´interessata dinanzi al competente giudice ordinario;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 25 ottobre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli