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Provvedimento del 9 aprile 2015 [4064929]

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[doc. web n. 4064929]

Provvedimento del 9 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 218 del 9 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 9 gennaio 2015 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione o la sospensione della visibilità dei dati personali che lo riguardano contenuti in "qualsiasi documento e/o prodotto fornito dalla società resistente", ove associati al fallimento di KW S.r.l. (dichiarato in data 17 ottobre 2010); il ricorrente ha, in particolare, lamentato che il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, lesive della sua immagine commerciale e finanziaria, sarebbe illegittimo tenuto conto del fatto che, riguardo alla segnalazione del fallimento di KW S.r.l., si tratterebbe di una procedura concorsuale relativa a soggetto diverso dall´interessato che peraltro era cessato dalla carica di consigliere ben oltre due anni prima della relativa dichiarazione; rilevato che il ricorrente ha chiesto inoltre di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 gennaio 2015  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 6 marzo 2015 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota del 23 gennaio 2015 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha ribadito la "piena liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riportate nei documenti informativi oggetto di contestazione rispetto a quanto risultante nei pubblici registri consultabili da chiunque da cui sono state estratte", rilevando che "le informazioni riguardanti la "KW s.r.l." in cui (…) ha rivestito la carica di consigliere (dal 18.12.2007) e preposto al commercio settore alimentare (dal 22.02.2008), nonché i dati concernenti l´evento di fallimento che ha interessato la predetta società, ivi compresi i relativi riferimenti temporali (aperto il 17.05.2010, tuttora in corso)" risultino "correttamente riferite alla citata società e, nell´ambito dei prodotti informativi distribuiti da Cerved, riportate in appositi riquadri dedicati alla medesima e concernenti imprese (c.d. "connesse") con cui Lei abbia o abbia avuto in essere uno stretto legame a livello societario, economico o giuridico, secondo gli ordinari criteri seguiti a livello commerciale ed economico"; il titolare del trattamento ha inoltre rilevato la pertinenza "della segnalazione del fallimento di una s.r.l. con riferimento a cariche e qualifiche di rilievo (…) in considerazione della rilevanza della posizione rivestita nella compagine sociale", eccependo che la richiesta di cancellazione avanzata dal ricorrente sia comunque priva di fondamento riguardando un trattamento lecito che ha "per oggetto informazioni esatte, pertinenti e complete, tratte da pubblici registri conoscibili da chiunque ed utilizzabili senza il consenso degli interessati ai sensi dell´art. 24 comma 1, lett. c) del Codice"; la resistente, tenendo conto degli "orientamenti emersi nei recenti provvedimenti relativi ad altri analoghi ricorsi" presentati innanzi all´Autorità, ha comunque dichiarato di aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato provvedendo, nelle more della redazione del codice deontologico in materia di informazioni commerciali, alla sospensione della visibilità delle "contestate informazioni nell´ambito dei prodotti informativi (…) riferiti" al medesimo;

RILEVATO che il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi" al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento dichiarato di aver disposto, nelle more della redazione del citato codice deontologico, la sospensione delle informazioni pregiudizievoli attinenti la KW S.r.l. nell´ambito dei prodotti informativi relativi al ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia