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Provvedimento del 23 aprile 2015 [4132088]

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[doc. web n. 4132088]

Provvedimento del 23 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 249 del 23 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 26 gennaio 2015 nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e Compass S.p.A. con cui XY, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la cancellazione di una segnalazione negativa iscritta a suo carico nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. generata dal ritardo nel pagamento di rate riferite ad un contratto di finanziamento sottoscritto da altro soggetto qualificatosi con le generalità della ricorrente, vittima quindi di un furto d´identità prontamente denunciato alla competente stazione dei Carabinieri, nonché copia della documentazione afferente la relativa pratica; l´interessata ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 gennaio 2015  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 24 marzo 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 10 febbraio 2015 con cui Poste Italiane S.p.A., nel riservarsi "di tutelare i propri interessi nelle sedi più opportune, essendo stata raggirata essa stessa con il "furto d´identità" (…) subito" dalla ricorrente, ha trasmesso a quest´ultima copia della documentazione richiesta;

VISTA la nota del 27 febbraio 2015 con cui Compass S.p.A., dando atto dell´accertata truffa ai danni della ricorrente, ha dichiarato di aver provveduto a richiedere la cancellazione del nominativo della medesima dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. e di aver trasmesso all´interessata la documentazione richiesta;

VISTA la nota del 5 marzo 2015 con cui l´interessata ha dichiarato di essere soddisfatta del riscontro ottenuto;

RILEVATO che con l´interpello preventivo e con il successivo atto di ricorso l´interessata può, tra l´altro, chiedere la comunicazione dei dati personali che la riguardano ma non la consegna di copia di atti detenuti dai titolari del trattamento; rilevato che nel caso di specie la ricorrente, oltre alla cancellazione dell´iscrizione negativa a suo carico inserita nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., istanza legittimamente avanzata nei confronti dell´ente segnalante ovvero Compass S.p.A., ha chiesto a quest´ultima e a Poste Italiane S.p.A. la consegna di copia dei documenti relativi al finanziamento citato nell´odierno ricorso, richiesta che come tale non risulta riconducibile nel novero dei diritti di cui all´art. 7 del Codice; rilevato che le società resistenti, tenuto conto della peculiarità della vicenda, hanno comunque aderito alla suddetta istanza consegnando all´interessata copia degli atti; rilevato inoltre che Compass S.p.A. ha altresì accolto l´ulteriore richiesta della ricorrente provvedendo a richiedere la cancellazione delle generalità della medesima dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A.;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo l´interessata ottenuto idoneo riscontro nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Compass S.p.A. nella misura di euro 150 e di Poste Italiane S.p.A. nella misura di euro 100, previa compensazione della residua parte;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Compass S.p.A. e di 100 euro a carico di Poste Italiane S.p.A., le quali dovranno liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia