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Provvedimento del 23 aprile 2015 [4132508]

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[doc. web n. 4132508]

Provvedimento del 23 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 254 del 23 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 16 gennaio 2015 da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bauro e Grazia Saija, nei confronti di Kimon s.c.r.l., in qualità di editore del settimanale "Centonove", con il quale la ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on line del predetto giornale (consultabile anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni al sito) di un articolo del 22 febbraio 2013 dal titolo "KW", contenente dati personali che la riguardano riferiti ad un´indagine giudiziaria nella quale  è stata coinvolta, ha chiesto la "rimozione" di tale articolo ovvero l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo medesimo tramite i comuni motori di ricerca esterni al sito internet del citato periodico, nonché, in mero subordine, l´aggiornamento delle notizie in esso contenute al fine di rendere immediatamente percepibile agli utenti della banca dati quali siano stati gli sviluppi successivi della vicenda narrata; ciò lamentando, in particolare, il pregiudizio causato alla propria immagine dalla presenza in rete di notizie, di cui alcune peraltro inesatte, riferite ad un´indagine penale conclusasi con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste da parte del G.I.P. del Tribunale di Marsala e con successiva inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero presso il medesimo tribunale; l´interessata ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 17 marzo 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 14 aprile 2015, con cui l´editore resistente ha dichiarato di avere "rimosso il pdf dell´articolo oggetto del ricorso dal sito www.centonove.it";

RITENUTO che, alla luce delle risultanze istruttorie, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Kimon s.c.r.l. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Kimon s.c.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia