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Parere sullo schema di provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata - 30 luglio 2015 [4160102]

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COMUNICATO DEL 3 AGOSTO 2015

COMUNICATO DEL 20 GENNAIO 2016

 

[doc. web n. 4160102]

Parere sullo schema di provvedimento del direttore dell´Agenzia delle entrate concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata - 30 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 451 del 30 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);

Visto il comma 3 dell´art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", il quale prevede che, ai fini dell´elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell´Agenzia delle entrate, le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l´erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture accreditati per l´erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all´albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri inviino al Sistema Tessera Sanitaria (di seguito Sistema TS), secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa a disposizione dell´Agenzia delle Entrate;

Visto il comma 5 del predetto art. 3 secondo cui con provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate, sentita l´Autorità Garante per la protezione dei dati personali, devono essere stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo;

Vista la richiesta di parere del 20 luglio 2015, prot. n. 98061 dell´Agenzia delle entrate sullo schema di provvedimento direttoriale con il quale vengono definite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto lo schema di provvedimento in esame, nel quale sono individuate, in particolare:

• le tipologie di dati relativi alle spese sanitarie messe a disposizione dal Sistema TS all´Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

• le modalità di accesso e di trattamento di tali dati da parte dell´Agenzia delle entrate;

• le modalità di consultazione degli stessi dati da parte del contribuente;

• le modalità con cui l´interessato può manifestare l´opposizione alla trasmissione dei dati al Sistema TS ai fini della suddetta elaborazione;

Visto il modello per la raccolta dei dati al fine di manifestare l´opposizione all´utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata e la relativa informativa redatta ai sensi dell´art. 13 del Codice;

Considerato che il predetto schema di provvedimento direttoriale è coordinato con il decreto del Ministero dell´Economia e delle Finanze (di seguito Mef) in materia sul quale l´Autorità esprime in data odierna il proprio parere;

Rilevato che lo schema di provvedimento in esame tiene conto degli approfondimenti condotti dall´Ufficio del Garante nei numerosi incontri con i rappresentanti dell´Agenzia delle entrate, del Mef, del Ministero della salute e della società Sogei S.p.a., volti ad assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, nonché della dignità degli stessi, relativi, in particolare:

• -all´introduzione di misure idonee ad assicurare il rispetto della volontà dell´interessato ultrasedicenne in merito alla trasmissione dei dati al Sistema TS ai fini dell´elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alla spesa farmaceutica e specialistica e alla conseguente non accessibilità da parte dell´Agenzia delle entrate alle informazioni contabili relative alle spese sanitarie nei cui confronti l´interessato ha esercitato l´opposizione;

• alle modalità con le quali l´interessato manifesta tale opposizione -nel caso di acquisto di farmaci e altri prodotti/servizi detraibili- non comunicando al farmacista il proprio codice fiscale all´atto dell´emissione dello scontrino fiscale -nel caso di prestazioni sanitarie- esprimendo verbalmente alla struttura sanitaria la propria opposizione alla trasmissione del dato di spesa al Sistema TS, ovvero accedendo al Sistema TS, dal 1° al 28 febbraio dell´anno successivo al periodo di imposta di riferimento, selezionando le voci di spesa per le quali si intende manifestare la suddetta opposizione, ciò anche con riferimento ai beni e alle prestazioni erogate dietro presentazione di ricetta a carico del Servizio sanitario nazionale;

• alle modalità con le quali l´interessato può manifestare la predetta opposizione con riferimento alle spese sanitarie sostenute nell´anno 2015 – dichiarazione dei redditi 2016 (regime transitorio)- consistenti nella possibilità di accedere al Sistema TS -dal 1° al 28 febbraio 2016- selezionando le voci di spesa per le quali si intende manifestare l´opposizione e nella possibilità di comunicare all´Agenzia delle entrate -dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016- l´opposizione all´utilizzo dei dati relativi ad una o più tipologie di spesa sanitaria ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata per l´anno 2015. Tale comunicazione può essere effettuata mediante posta elettronica, verbalmente all´operatore tramite il numero verde dedicato, nonché recandosi personalmente presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell´Agenzia delle entrate, utilizzando l´apposito modello di opposizione allegato nello schema di provvedimento in esame e reso disponibile sul sito Internet dell´Agenzia delle entrate;

• al contenuto informativo del suddetto modello di opposizione;

• al modello di informativa al trattamento dei dati personali effettuato al fine di manifestare l´opposizione dell´interessato, con particolare riferimento all´indicazione delle conseguenze di tale manifestazione di volontà (art. 13 del Codice). Al riguardo, l´Ufficio ha evidenziato la necessità di rendere edotti gli interessati in merito alla circostanza che nel caso di opposizione i dati contabili saranno cancellati per tipologie di spesa e non saranno conoscibili da parte dei soggetti cui l´interessato risulti fiscalmente a carico (es. coniuge, genitore). Nel caso in cui l´interessato non manifesti tale opposizione, invece, le informazioni contabili confluiranno nella dichiarazione dei redditi precompilata dall´Agenzia delle entrate, risultando così accessibili e consultabili da parte dei soggetti cui l´interessato risulti fiscalmente a carico (es. coniuge, genitore);

• alla circostanza che i singoli documenti fiscali sui quali l´interessato ha manifestato l´opposizione alla trasmissione al Sistema TS potranno comunque essere utilizzati per le agevolazioni previste per legge all´atto della dichiarazione dei redditi;

• alla cancellazione, senza ritardo, dagli archivi del Sistema TS dei dati di spesa per i quali l´interessato ha manifestato l´opposizione;

• all´aggregazione delle voci relative alle tipologie di spesa sostenute dagli interessati ai fini della loro messa a disposizione all´Agenzia delle entrate. Ciò ha comportato la riduzione al minimo del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati in ossequio ai principi di necessità e indispensabilità previsti dal Codice;

• alle misure necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali, anche idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, da parte delle associazioni di categoria, in relazione alla loro necessaria designazione a responsabili del trattamento da parte dei medici e delle strutture sanitarie (art. 29 del Codice), sia alla necessaria previa abilitazione di tali soggetti ai fini dell´invio telematico dei dati che viene disposta dal Mef;

• -alla circostanza che l´accesso ai predetti dati da parte dell´Agenzia delle entrate è permesso solo con riferimento ai dati dei soggetti che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata e che in tali casi è comunque limitato (anche in sede di assistenza) solo alle macro tipologie di spesa presenti in forma aggregata nel Sistema TS;

• alla circostanza che il predetto accesso alle informazioni contabili dell´interessato da parte dell´Agenzia delle entrate è previsto con modalità web service in modo tale da non consentire la memorizzazione delle suddette informazioni da parte della stessa Agenzia;

• alla circostanza che l´accesso ai predetti dati da parte degli intermediari delegati dal contribuente (es. Caf e liberi professionisti) è permesso solo in forma aggregata per macro tipologie di spesa;

• alla circostanza che l´accesso puntuale ai dati di dettaglio delle spese sanitarie è consentito solo al contribuente;

Considerata la fase di prima applicazione di tale normativa, si ritiene necessario riservarsi di svolgere eventuali ulteriori valutazioni di competenza in relazione all´idoneità delle misure di sicurezza nelle modalità di trasmissione dei dati a seguito dell´avvio della raccolta presso le strutture sanitarie e delle cautele individuate per garantire il rispetto della volontà dell´interessato all´invio dei dati al Sistema TS;

Vista la nota del Direttore dell´Agenzia dell´entrate del 20 luglio 2015, prot. n. 98063, con la quale l´Agenzia delle entrate manifesta la disponibilità ad avviare un tavolo di lavoro con il Garante per individuare soluzioni condivise che consentano di coniugare la necessaria tutela dei dati personali con l´obiettivo di agevolare e semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti, anche avuto riguardo alla previsione di strumenti di delega esercitabili da parte dei soggetti maggiorenni fiscalmente a carico;

Considerato l´interesse dell´Autorità, già manifestato in passato e nel corso dei suddetti incontri, all´avvio delle attività del suddetto tavolo di lavoro, al fine di individuare soluzioni che consentano di contemperare da un lato la tutela dei dati personali e dall´altro la semplificazione degli adempimenti fiscali per i contribuenti, anche con riferimento alla previsione di strumenti di delega per la consultazione da parte del dichiarante dei dati di spesa dei familiari maggiorenni a carico;

Tenuto conto, altresì, di quanto indicato dai rappresentanti del Mef nel corso predetti incontri e di quanto indicato nell´allegato B allo schema di provvedimento in esame si intende che le garanzie di inintellegibilità del codice fiscale del contribuente previste nel flusso di dati verso il Sistema TS siano estese anche al flusso intercorrente tra il Mef e l´Agenzia delle entrate;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 154, comma 4, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del direttore dell´Agenzia delle entrate concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata in attuazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

Roma, 30 luglio 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
SORO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA