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Notificazione - Notificazione semplificata per azienda ospedaliera - 22 maggio 1998 [41937]

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[doc. web. n. 41937]

Notificazione - Notificazione  semplificata per azienda ospedaliera - 22 maggio 1998

La notificazione del trattamento di dati sulla salute da parte di un´azienda ospedaliera va effettuata in forma semplificata a prescindere dalla mancata menzione dell´art. 23 nella disposizione relativa a tale notificazione.


Roma
,

Prot. n.

Azienda ospedaliera
C.T.O./C.R.F./Adelaide
via Zuretti, 29
10126
Torino


OGGETTO: Quesito sull´obbligo di notificazione da parte di un azienda sanitaria pubblica (art. 7 legge 31 dicembre 1996 n.675)

Codesta Azienda ha chiesto di sapere se è esonerata dall´obbligo di notificare al Garante i trattamenti dei dati relativi alla salute dei cittadini assistiti, in ragione del fatto che tali trattamenti sono necessari per assolvere un compito previsto dalla legge.

Al riguardo si osserva che i soggetti pubblici, come le aziende sanitarie, devono notificare una tantum al Garante, in forma semplificata, il trattamento dei dati sensibili (art. 7, comma 5 bis, lett. a)).
Tale obbligo sussiste anche se i trattamenti sono previsti come obbligatori da norme di legge, a meno che i dati, anche sensibili, siano utilizzati per adempiere a specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali (art. 7, comma 5 ter, lett. e).

Codesta Azienda ritiene che le aziende sanitarie siano esonerate dall´obbligo di notificazione poiché trattano dati sulla salute per finalità di tutela dell´incolumità fisica delle persone e della loro salute. Ciò in quanto tali finalità sono indicate in una disposizione di legge (art.23 legge n. 675) che non è richiamata nella norma che regola la notificazione semplificata (art. 7, comma 5 bis lett.a)).

Ora, è pur vero che l´art. 23 della legge n. 675 non è menzionato dal comma 5 bis, lett. a) del citato art. 7. Va tuttavia osservato che l´art. 23 si limita ad individuare una finalità (quella di tutela dell´incolumità e della salute) per il trattamento dei dati sulla salute che sono e restano ricompresi nell´elenco dei dati sensibili previsti dall´art. 22 (norma, quest´ultima, citata nella medesima lett. a).

Sono, invece, esonerati dall´obbligo di notificazione i trattamenti di dati "ordinari" (diversi, cioè, da quelli "sensibili" ), effettuati da soggetti sia pubblici sia privati, necessari all´adempimento di un obbligo di legge, di regolamento o della normativa comunitaria (art. 7, comma 5 ter, lett. a).

Si coglie l´occasione per inviare copia di una deliberazione adottata in data 12 novembre 1997 da questa Autorità e relativa al trattamento di dati inerenti alla salute da parte di una struttura sanitaria pubblica.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
41937
Data
22/05/98

Tipologie

Quesiti di soggetti pubblici e privati