g-docweb-display Portlet

Diritti dell'interessato - Invio di materiale pubblicitario tramite fax - 27 marzo 1998 [42026]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 42026]

Diritti dell´interessato - Invio di materiale pubblicitario tramite fax - 27 marzo 1998

Roma, 27 marzo 1998
Sig. (...)


OGGETTO: Quesito relativo all´applicazione della l. n. 675/96

Si fa riferimento alla lettera da Lei inviata, con la quale si chiedeva a questo Ufficio di valutare la possibilità di applicare le sanzioni di cui agli artt. 34 ss. della l. n. 675/96 nel caso di reiterato invio di materiale pubblicitario, tramite fax, nonostante l´espressa richiesta verbale del soggetto ricevente di astenersi dall´invio medesimo.

Al riguardo, il Garante fa presente che alla fattispecie in questione è applicabile l´art. 13, comma 1, lett. e), della l. n. 675/96, secondo il quale il soggetto al quale si riferiscono i dati personali ha il diritto "di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto" . Nel caso in esame, tale diritto di opposizione, al contrario di quello previsto dall´art. 13, comma 1, lett. d), della l. n. 675/96, può essere esercitato senza che sia necessario addurre "motivi legittimi" , cioè senza necessità alcuna di motivazione. In presenza di questa opposizione, il titolare del trattamento è tenuto a cessare la forma di trattamento contro la quale è diretta l´opposizione.

Nel caso di violazione del diritto di opposizione non si applicano le sanzioni previste dagli artt. 34 ss. della l. n. 675/96, perché tali ultime norme non richiamano espressamente l´art. 13 della medesima legge. Peraltro, in base all´art. 29 della l. n. 675/96, i diritti di cui all´articolo 13, comma 1, della stessa legge possono essere fatti valere dinanzi all´autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l´autorità giudiziaria.

Di regola, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un´ulteriore domanda dinanzi all´autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto. Per la valutazione della condotta tenuta dal soggetto che invia materiale pubblicitario, ai fini dell´accertamento di eventuali responsabilità da far valere sul piano del risarcimento del danno, si ritiene, peraltro, che assumano particolare importanza la eventuale reiterazione della sollecitazione negoziale, da un lato, e la eventuale persistenza nel comportamento indicato anche dopo l´opposizione del destinatario della sollecitazione medesima, dall´altro lato.

Infine, si coglie l´occasione per far presente che, allo scopo di tutelare la sfera privata del singolo di fronte a tecniche di negoziazione a distanza particolarmente "invadenti" (vi rientra, tra l´altro, l´invio di materiale pubblicitario operato via fax), la direttiva comunitaria 97/7/CE recante norme in tema di contratti negoziati a distanza, stabilisce (considerando n.17) che occorre riconoscere ad ogni soggetto un "diritto alla protezione della vita privata, segnatamente per quanto concerne la tranquillità rispetto a talune tecniche di comunicazione particolarmente invadenti" .

Il recepimento di questa direttiva nell´ordinamento italiano, così come l´attuazione della direttiva n. 97/66/CE sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, che contiene norme analoghe, permetterà di disporre di un quadro più articolato di tutela.

IL PRESIDENTE