g-docweb-display Portlet

Provvedimento dell'11 giugno 2015 [4215527]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4215527]

Provvedimento dell´11 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 354 dell11 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato  al Garante in data 11 marzo 2015 nei confronti di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Rocco Barbato, in relazione ad un infortunio occorsogli in data 23 maggio 2003, ha ribadito le istanze previamente formulate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile nonché a conoscerne l´origine; ciò con specifico riferimento a tutti i dati contenuti nelle "denunce sinistro dei soggetti coinvolti, nelle richieste di risarcimento inoltrate alla compagnia, nelle perizie effettuate (medico legali e danni materiali) e nelle dichiarazioni rese ed in ogni altro documento in possesso della compagnia";  il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 marzo 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´8 maggio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 30 marzo 2015 con cui Mediolanum Assicurazioni S.p.A., nel rappresentare di non avere fornito riscontro all´interpello preventivo formulato dall´interessato a causa di un vizio formale dell´istanza medesima, ha comunicato di avere trasmesso al ricorrente la documentazione richiesta, della quale ha allegato copia;

VISTA la nota del 31 marzo 2015 dove il ricorrente, nell´eccepire che l´istanza ex art. 7 del Codice era correttamente "sottoscritta e munita di procura estesa anche alle richieste di accesso dati", ha preso atto della documentazione ricevuta lamentando tuttavia la mancata trasmissione "dei dati contenuti nelle comunicazioni e nella denuncia sinistro inoltrata dalla ditta Pontremoli, assicurata con la Mediolanum Assicurazioni S.p.A.";

VISTE le note del 15 maggio 2015 e del 3 giugno 2015 con le quali il titolare del trattamento, "ad integrazione di quanto comunicato con la nota del 30 marzo 2015", ha trasmesso "copia dell´ulteriore documentazione presente all´interno del fascicolo del ricorrente", precisando altresì di "non disporre di perizie dei danni materiali, preventivi e fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate e quietanze di liquidazione";

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro ritenuto sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento, attestando altresì (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non possedere perizie o quietanze di liquidazione contenenti dati personali del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. nella misura di euro 200, in ragione del mancato, tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 200 a carico di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia