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Provvedimento del 25 giugno 2015 [4220944]

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[doc. web n. 4220944]

Provvedimento del 25 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 385 del 25 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 23 marzo 2015 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Michele Di Somma, nei confronti di Gianluigi Guarino, in qualità di direttore responsabile del quotidiano on line "Casertace.net", in relazione alla pubblicazione nell´archivio on line del citato quotidiano di un articolo del KK (recante il titolo "XX") contenente dati personali che lo riguardano riferito ad un´indagine penale in cui  è stato coinvolto, ha chiesto l´adozione di tutte le misure tecniche idonee ad inibire l´indicizzazione dell´articolo in questione tramite i motori di ricerca esterni al sito del citato quotidiano; ciò lamentando, in particolare, il grave pregiudizio causato alla propria immagine personale e professionale dalla presenza in rete di notizie "che risultano essere cristallizzate nella sua valenza estremamene negativa e non aggiornate al successivo sviluppo dei fatti", posto che l´indagine nei suoi confronti "si è conclusa, in brevissimo tempo, con un provvedimento di archiviazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 15.5.2014 che ha accolto la richiesta di archiviazione che era stata avanzata appena un mese prima dai P.M. procedenti"; l´interessato ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il  procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 marzo 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 21 maggio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota dell´8 aprile 2015 con cui il ricorrente, nel sottolineare come la controparte non abbia fornito alcun riscontro, ha ribadito integralmente le richieste formulate con il ricorso;

VISTA la nota del 18 giugno 2015 con la quale il titolare del trattamento, nello scusarsi per il ritardo con cui fornisce riscontro alle istanze formulate dal ricorrente e nel prendere atto di quanto dallo stesso rappresentato in ordine alla positiva evoluzione della vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto, ha sostenuto la liceità della pubblicazione della notizia in quanto la stessa, oltre ad essere estremamente recente, "corrisponde a verità ovvero l´interessato è stato effettivamente indagato (…) anche se successivamente è intervenuto un decreto di archiviazione (…)" ed è di "interesse pubblico in ragione della posizione apicale rivestita dal ricorrente"; la parte resistente ha quindi affermato che per queste ragioni non intende procedere alla deindicizzazione dell´articolo in questione, mentre si dichiara disponibile "all´aggiornamento della notizia una volta ottenute le copie conformi dei provvedimenti giudiziari citati";

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102 comma 2 lett. a) del Codice, nonché artt. 1 comma 1 e 3 comma 1 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente contenuti nell´articolo oggetto di ricorso mediante la conservazione di quest´ultimo all´interno dell´archivio storico del quotidiano on-line "casertace.net", rientra tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso dell´interessato (cfr. artt. 136 ss. del Codice) ed è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RITENUTO pertanto, che il trattamento dei predetti dati non risulta di per sé illecito essendo riferito a notizie di cronaca relative a fatti di interesse pubblico e ciò – soprattutto nell´ambito locale in cui i fatti si sono verificati -  tanto al momento della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa alle vicende narrate, peraltro verificatesi in epoca molto recente;

RITENUTO quindi che, alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato infondato;

RILEVATO tuttavia che il ricorrente, se ritiene, potrà esercitare il diritto di aggiornamento/integrazione dei dati che lo riguardano contenuti nell´articolo del 17 marzo 2014 pubblicato sul sito www.casertace.net rivolgendo nei confronti dell´editore apposita istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice corredata della documentazione necessaria a provare gli eventi e sviluppi successivi della vicenda giudiziaria conclusasi con il provvedimento di archiviazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 15.5.2014;

RITENUTO che sussistono  giusti motivi per dichiarare compensate le spese del  procedimento fra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso infondato;

2) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia