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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Schioppetti Raffaella - 2 aprile 2015 [4224073]

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[doc. web n. 4224073]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Schioppetti Raffaella - 2 aprile 2015 [4224073]

Registro dei provvedimenti
n. 198 del 2 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia ha contestato, con atto, che qui deve intendersi integralmente riportato, del 22 novembre 2011 (notificato in pari data) nei confronti della sig.ra Schioppetti Raffaella, nata a Brescia (BS), l´11 novembre 1973 e residente in Paderno Franciacorta, piazza Libertà, n. 7, C.F. SCHRFL73S51B157C, nella sua qualità di titolare dell´impresa individuale "Global Com", con sede in Ospitaletto (BS), via Brescia, n. 6, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 161 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice") per l´attivazione di otto schede telefoniche, in capo a tre persone, effettuata all´insaputa degli interessati;

VISTO che nell´atto di contestazione del 22 novembre 2011 si dichiara che "nel gennaio del 2007 questo Reparto ha concluso una complessa indagine di P.G. nei confronti di un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti. In tale contesto si accertava che i reali utilizzatori di molte utenze mobili, sottoposte ad intercettazioni, non corrispondevano ai formali intestatari. Gli approfondimenti eseguiti permettevano di acquisire dai formali intestatari delle sim card predette formali denunce di disconoscimento e di individuare una società, con sede nella provincia di Brescia, che, in qualità di "Master dealer" della Vodafone Omnitel N.V., risultava aver attivato tali utenze"; "Le investigazioni espletate nei confronti del dealer "Global Com di Schioppetti Raffaella" […] hanno permesso di rilevare come quest´ultima ditta ind.le abbia intestato alcune sim-card a terzi, risultati ignari di tali attribuzioni […]"; "L´esito di tale attività portava alla raccolta tre querele relative a complessive 8 attivazioni di sim card, effettuate dalla "Global Com di Schioppetti Raffaella" […]. Si provvedeva quindi a richiedere al gestore Vodafone N.V. copia dei contratti stipulati e oggetto di querela, ma lo stesso non era in grado di produrli. Successivamente, in data 25.06.2008, nel corso della perquisizione eseguita presso la sede della ditta "Global Com di Schioppetti Raffaella", venivano trovati e sottoposti a sequestro solo parte dei contratti oggetto di querela, tutti risultati essere privi della sottoscrizione" ;

RILEVATO che dal rapporto relativo all´atto di contestazione di cui sopra, predisposto dal predetto Nucleo di Polizia Tributaria ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi del 12 dicembre 2011 in ordine alla predetta contestazione:

- con cui la parte ha evidenziato che "dall´esame del verbale di contestazione emerge che: i fatti contestati alla sottoscritta risalgono al periodo gennaio-agosto 2007; […] Solo nel novembre 2011, a distanza di oltre due anni e mezzo dall´ultimo atto di indagine, […] si procedeva alla contestazione per la violazione amministrativa relativa ai fatti oggetto dell´inchiesta. A tale riguardo si rileva che l´art. 14 della L. 689/1981 prescrive che "La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente" e che qualora ciò non avvenga, entro il termine di novanta giorni, debba essere effettuata la notificazione con gli estremi della violazione. […] Pertanto, tale ingiustificato ed irragionevole lasso di tempo tra l´accertamento della violazione e la sua contestazione (oltre due anni!), comporta l´illegittimità del verbale sia per l´omessa contestazione immediata, sia in subordine per l´omessa notificazione nel termine sopra indicato, decorrente quantomeno dal momento in cui l´organo accertatore avrebbe potuto senz´altro procedere a detto incombente ";

- nelle medesime memorie, la parte ha altresì rappresentato che "gli agenti verbalizzanti si limitano a contestare che la sottoscritta avrebbe asseritamente attivato delle schede telefoniche all´insaputa del cliente, utilizzando illecitamente i dati personali di quest´ultimo (senza peraltro specificare in quale modo siano stati ottenuti), senza dedurre, nemmeno genericamente, in quale occasione ed in quale momento sarebbe avvenuto il contatto con il cliente, durante il quale il sottoscritto avrebbe omesso di fornire l´attività informativa dovuta. Eppure, tale contatto con l´interessato al trattamento dei dati è un elemento essenziale della fattispecie sanzionatoria […] al cui verificarsi sorge l´obbligo per il soggetto agente di tenere il comportamento imposto dalla norma medesima";

- la parte, inoltre, nei medesimi scritti difensivi ha negato espressamente "la responsabilità per qualsivoglia violazione", richiedendo l´applicazione della diminuente di cui all´art.  164-bis, comma 1 del Codice con riguardo "alla natura anche economica dell´attività svolta", atteso che "nel caso di specie, la presunta violazione pare senz´altro di scarsissima rilevanza";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità dell´impresa in relazione alla contestazione di cui sopra per le motivazioni di seguito riportate:

- deve osservarsi, con riferimento al primo motivo di doglianza richiamato nelle memorie difensive che, come riportato nel verbale di contestazione del 22 novembre 2011, "In data 15.09.2011, il P.M. Dott. Antonio Chiappani, titolare delle indagini, autorizzava questo Nucleo P.T. ad utilizzare ai fini amministrativi gli elementi acquisiti nell´ambito penale, al fine di consentire – previo accordo con l´Autorità Garante per la Privacy e ricorrendone i presupposti – le contestazioni ex art. 14 L. n. 689/1981 […]". Pertanto, pur risalendo i fatti al periodo gennaio-agosto 2007, come evidenziato dalla parte, la contestazione elevata il 22 novembre 2011 (notificata in pari data) rispetta il termine di novanta giorni, di cui all´art. 14 della L. 689/1981, decorrente dal momento in cui il P.M. autorizzava l´utilizzo a fini amministrativi dei dati raccolti nel corso dell´indagine penale, in data 15 settembre 2011;

-  con riferimento alle ulteriori argomentazioni difensive, deve evidenziarsi che a nulla rileva l´assenza dell´indicazione, all´interno del verbale di contestazione, delle circostanze in cui sarebbero stati raccolti dal Dealer i dati degli interessati. Infatti, i contratti oggetto di querela sono stati rinvenuti dalla Guardia di finanza all´interno della sede dell´impresa individuale "Global Com di Schioppetti Raffaella" e presentano in calce sia il timbro che la firma del Dealer, mentre risulta del tutto assente la sottoscrizione da parte dei soggetti interessati, i cui dati sono stati utilizzati, a loro insaputa, per attivare complessivamente otto schede telefoniche. I predetti interessati, peraltro, hanno formalmente disconosciuto l´attivazione di tali schede con denuncia-querela presentata alla polizia giudiziaria;

- per quanto concerne la riduzione della sanzione amministrativa di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice, si precisa che in base al principio di legalità, sancito dall´art. 1 della L. 689/1981, al caso di specie devono essere applicate le previsioni di legge vigenti all´epoca della commissione della violazione (gennaio-agosto 2007). Pertanto, per la parte è escluso il ricorso all´attenuante di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice, introdotta con D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009;

RITENUTO che, con riferimento al complessivo trattamento svolto dalla parte finalizzato all´attivazione della scheda telefonica all´insaputa degli intestatari, deve osservarsi altresì quanto segue:

- le modalità affinché l´attivazione di schede telefoniche sia svolta in una cornice di legittimità rispetto alle disposizioni del Codice sono state indicate nel provvedimento a carattere generale del 16 febbraio 2006 (pubblicato in G.U. n. 54 del 6 marzo 2006, rinvenibile in www.gpdp.it, doc. web n. 1242592), nel quale si rappresenta, fra l´altro, che "tutti i soggetti coinvolti nel loro trattamento sono tenuti ad assicurare che i dati siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e trattati anche successivamente in modo lecito e secondo correttezza" e che "agenti e rivenditori rivestono la qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati utilizzati ai fini dell´attivazione dei servizi quando, in base alle modalità della propria attività, esercitano un potere decisionale reale e del tutto autonomo sulle modalità e sulle finalità del trattamento effettuato nel proprio ambito (cfr. art. 4, comma 1, lett. f) del Codice). In tal caso, essi devono adempiere autonomamente agli obblighi previsti dal Codice, con particolare riferimento a quelli, sopra specificati, di informativa, di raccolta del consenso eventualmente necessario e dell´adozione di idonee misure di sicurezza";

- nel caso in argomento, la parte ha trattato dati personali di clienti del gestore di telefonia Vodafone, in forza di un accordo sottoscritto con la società Wanted Electronics S.r.l. (che aveva assunto il ruolo di Master dealer);

- in tale accordo si precisa, fra l´altro, che "il Point si assume l´obbligo e la responsabilità di identificare gli acquirenti di: Carte Telefoniche, Prepagate, Contratti di Abbonamento e di qualsiasi altro servizio offerto da Vodafone. L´identificazione è compiuta prima della consegna della Carta Sim, acquisendo i dati anagrafici riportati in un valido documento d´identità" e deve, fra l´altro, "rendere l´informativa ai clienti Vodafone concernente le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali ed i diritti degli interessati (tale informativa è contenuta nella modulistica predisposta da Vodafone)"; "trattare i dati personali dei Clienti Vodafone contenuti nella modulistica nel rispetto degli obblighi contenuti nel presente accordo, solo ed esclusivamente per le finalità correlate all´adempimento degli obblighi contrattuali vigenti tra il Master Dealer e il Point"; "effettuare la raccolta dei dati personali dei clienti e le operazioni di attivazione e postattivazione in modo riservato, avendo cura che non sia possibile per altri soggetti assistere direttamente alle operazioni riguardanti i dati personali dei Clienti"; "identificare il cliente mediante un documento di riconoscimento prima di effettuare interventi di visualizzazione dell´utenza sul supporto informatico";

- tre persone hanno disconosciuto la titolarità delle schede telefoniche attivate a loro insaputa con denunce presentate alla Guardia di finanza tra il marzo e l´aprile 2008, rappresentando di non aver mai richiesto l´attivazione a proprio nome dell´utenza oggetto di disconoscimento e di non aver mai dato incarico ad altri di provvedervi per proprio conto;

- alla luce del fatto che la difesa non risulta aver contestato in sede penale le denunce presentate dai querelanti, consegue il fatto che le schede telefoniche oggetto di disconoscimento sono state attivate all´insaputa degli intestatari e quindi contravvenendo a numerose diposizioni contrattuali (ad esempio in materia di identificazione del soggetto che richiede l´attivazione di schede o servizi aggiuntivi o anche solo la visualizzazione della propria posizione contrattuale) che legano le operazioni di trattamento dei dati personali svolte dalla parte al complessivo trattamento di cui il gestore telefonico è titolare;

- emerge pertanto che, con riferimento alle operazioni volte all´attivazione delle schede telefoniche in assenza degli intestatari e senza l´acquisizione di un loro valido documento, la parte ha svolto trattamenti di dati personali esercitando un potere decisionale del tutto autonomo e svincolato dalle disposizioni contrattuali che la legavano al gestore telefonico e al Master dealer, assumendo la veste giuridica di titolare del trattamento, così come delineato dal richiamato provvedimento del Garante del 16 febbraio 2006;

- da ciò deriva che la parte, in qualità di autonomo titolare del trattamento, avrebbe dovuto rendere agli intestatari delle schede telefoniche l´informativa contenente tutti gli elementi indicati nell´art. 13 del Codice prima della raccolta dei dati, circostanza che non risulta sia mai avvenuta;

- per tali ragioni e per quanto sopra osservato in ordine alle specifiche argomentazioni difensive della parte, si ritiene correttamente contestata alla parte la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del Codice; inoltre, in considerazione del fatto che le condotte finalizzate all´attivazione di schede telefoniche all´insaputa dei 3 intestatari e le correlate violazioni dell´art. 13 del Codice risultano autonome, distinte e indipendenti, poiché poste in essere nei confronti di soggetti diversi e quindi con trattamenti di dati personali molteplici e diversi, appare correttamente applicato in tale contestazione il cumulo materiale con riferimento ai diversi intestatari delle schede telefoniche;

-  in considerazione del fatto che le attivazioni sono avvenute nell´anno 2007, la predetta contestazione, notificata il 22 novembre 2011, risulta essere stata effettuata nel rispetto dei termini prescrizionali quinquennali di cui all´art. 28 della legge n. 689/1981 oltre che dei termini di notifica della contestazione di cui all´art. 14 della medesima legge, in relazione alla data dell´accertamento, da collocarsi in epoca successiva al 15 settembre 2011, data in cui il Pubblico Ministero di Brescia ha autorizzato la Guardia di finanza a utilizzare gli atti del procedimento penale n. 8893/07 r.g.n.r.;

RILEVATO, quindi, che la parte, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, la violazione di cui al successivo art. 161, per aver svolto trattamenti di dati personali finalizzati all´attivazione di n. 8 schede telefoniche all´insaputa degli intestatari, e quindi senza avere reso agli stessi l´informativa di cui all´art. 13 del Codice prima della raccolta dei dati personali;

VISTO l´art. 161 del Codice, nella formulazione vigente all´epoca dei fatti, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a)  in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, la violazione risulta connotata da elementi specifici dettati dalla circostanza che la parte, al fine di attivare indebitamente le schede telefoniche in argomento, ha violato le disposizioni in tema di informativa di cui all´art. 13 del Codice, contravvenendo a specifiche disposizioni contrattuali oltre che a quanto stabilito dal Garante con il provvedimento del 16 febbraio 2006;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere considerato in termini non favorevoli il fatto che la parte non si sia adoperata in alcun modo per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la parte non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, sono stati presi in considerazione gli elementi delle dichiarazioni reddituali per l´anno d´imposta 2013;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria,  in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 5.000 (cinquemila) per ciascuna delle tre violazioni contestate, per un totale complessivo pari a 15.000,00 (quindicimila) per le violazioni di cui all´art. 161;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

alla sig.ra Schioppetti Raffaella, nata a Brescia (BS), l´11 novembre 1973 e residente in Paderno Franciacorta, piazza Libertà, n. 7, nella sua qualità di titolare dell´impresa individuale "Global Com di Schioppetti Raffaella", C.F. SCHRFL73S51B157C di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima sig.ra Schioppetti Raffaella di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia