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Trattamento dei dati personali - Pubblicazione di un epistolario - 31 dicembre 1998 [42328]

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 [doc. web n. 42328]

Trattamento dei dati personali - Pubblicazione di un epistolario - 31 dicembre 1998

Le disposizioni della legge n. 675, riferite alla pubblicazione di saggi, articoli ecc., possono trovare applicazione, nelle more dell´emanazione di una disciplina apposita, anche per la diffusione su INTERNET dei testi medesimi.

Roma, 31 dicembre 1998

Prof. Roberto Schmid
Magnifico Rettore dell´Università
degli studi di Pavia

Prof. Angelo Stella
Direttore del Centro Manoscritti
dell´Università degli studi di Pavia

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine alla pubblicazione di un epistolario.

È stato richiesto il parere di questa Autorità in ordine agli adempimenti prescritti dalla legge n. 675/1996 per pubblicare e/o diffondere via INTERNET una raccolta di corrispondenza, comprensiva di note esplicative ed indici, indirizzata ad una personalità di spicco della letteratura italiana di questo secolo.

Al riguardo il Garante osserva preliminarmente che una delineazione compiuta delle modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica è stata rimessa dall´art. 1, comma 1, lettera a della legge 31/12/1996 n. 676 ad appositi decreti legislativi.

Nelle more della definizione di una normativa specifica, il problema posto può peraltro trovare soluzione sulla base del disposto dell´art. 25, comma 4 bis della legge n. 675/1996 (il cui testo, aggiornato sulla base del d.lg. 13/5/1998 n. 171, si allega per opportuna conoscenza).

La pubblicazione dell´epistolario in questione, accompagnata dai citati riferimenti e apparati critici, può infatti ricadere nell´ampia nozione di trattamento finalizzato "esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero".

L´applicazione di tale norma esenta dall´acquisizione del consenso degli interessati.

Per quanto concerne, invece, il dovere dell´informativa, in analogia con quanto stabilito dal codice deontologico dei giornalisti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3/8/1998 ed entrato in vigore il 18/8/1998) potrà essere premessa alla pubblicazione una informativa semplificata che specifichi l´identità del curatore dell´epistolario e l´indirizzo (ad esempio quello del Centro Manoscritti dell´Università) al quale fare riferimento per l´eventuale esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996.

Fatti salvi i riferimenti a soggetti di particolare rilevanza sociale o pubblica che sono giustificati dalle esigenze di documentazione storica, andrà però valutata l´opportunità di eliminare nell´ambito della raccolta di corrispondenza, gli eventuali riferimenti, idonei in particolare a rivelare i dati sensibili di cui all´art. 22 della legge n. 675, concernenti persone, occasionalmente citate e prive di interesse storico- documentario.

In casi di questo genere, pur rispettando l´integrità dei testi, si potrà ad esempio omettere il cognome dei soggetti interessati o rendere altrimenti non identificabile con precisione il soggetto di cui vengono appunto in considerazione i dati personali sensibili.

Le sopra citate disposizioni della legge n. 675, riferite alla pubblicazione di saggi, articoli ecc., possono trovare applicazione, nelle more dell´emanazione di una disciplina apposita, anche per la diffusione su INTERNET dei testi medesimi.

IL PRESIDENTE