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Provvedimento del 16 luglio 2015 [4364148]

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[doc. web n. 4364148]

Provvedimento del 16 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 432 del 16 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 9 aprile  2015 nei confronti di ING Bank N.V. con cui XY, non avendo ottenuto riscontro alle istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7  d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento ai dati contenuti nella "sentenza di separazione prodotta dall´ex coniuge al fine di ottenere la concessione di un mutuo per l´acquisto di un immobile" di cui al rogito del 5 settembre 2011;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la parte  resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 giugno 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 24 aprile 2015 con la quale il titolare del trattamento, nello scusarsi per il ritardo con cui fornisce riscontro a causa di un disguido tecnico, ha affermato "di essere in possesso presso i propri archivi del "Ricorso per separazione consensuale dei coniugi" depositato in Cancelleria del Tribunale di Bolzano in data 22 settembre 2009 – avente parti la dott.ssa (…) e la sua persona – nonché la relativa sentenza di separazione del 13 novembre 2009 (RG. 4520/09)";

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento  fornito, seppure solo nel corso del procedimento, un adeguato riscontro all´interessato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia