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Provvedimento del 23 luglio 2015 [4364454]

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[doc. web n. 4364454]

Provvedimento del 23 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 446 del 23 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 18 aprile 2015 nei confronti di BT Italia S.p.A. con cui Luciano Lupparelli, rappresentato e difeso dall´avv. Luca Savini, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la comunicazione della registrazione vocale della telefonata a suo tempo intercorsa con l´operatore della società resistente in relazione alla conclusione di un contratto "avente ad oggetto la fornitura di telefonia fissa, mobile ed internet ADSL" all´impresa individuale omonima di cui l´interessato è legale rappresentante; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 giugno 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota dell´8 maggio 2015 con cui il titolare del trattamento ha trasmesso al ricorrente copia della registrazione vocale richiesta;

VISTA la nota del 21 maggio 2015 con cui il ricorrente, nel prendere atto del riscontro ottenuto, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di BT Italia S.p.A. nella misura di euro 200, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di BT Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia