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Provvedimento del 23 luglio 2015 [4364505]

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[doc. web n. 4364505]

Provvedimento del 23 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 447 del 23 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 20 aprile 2015 nei confronti di Poste Italiane S.p.A., Banca d´Italia e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma con cui XY, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione dell´iscrizione delle proprie generalità presso l´Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.A.I.), istituito presso la Banca d´Italia, nonché della conseguente iscrizione presso il Registro dei Protesti, in relazione a due assegni postali, rispettivamente di € 302,95 ed € 713,99, affermandone l´illegittimità ed asserendo che l´importo degli stessi avrebbe trovato sufficiente copertura nel c/c postale a sé intestato;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 15 giugno 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 30 aprile 2015 con cui la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma – Servizio Protesti ha trasmesso all´interessato, con raccomandata A/R del 16.03.2015  restituita al mittente con la dicitura "destinatario sconosciuto", copia di una determinazione dirigenziale del 13.03.2015 con cui è stata respinta la richiesta di cancellazione del protesto dal relativo Registro Informatico avanzata dal ricorrente in data 11.03.2015,  in quanto lo stesso sarebbe stato levato non per difetto di provvista,  bensì per mancanza di autorizzazione all´emissione di assegni;

VISTA la nota dell´11 maggio 2015 con cui Poste Italiane S.p.A., nel rilevare di aver già fornito riscontro alle richieste del ricorrente con nota anteriore alla presentazione del ricorso, ha ribadito che "relativamente agli assegni cui fa cenno il ricorrente (…) è stato rappresentato da Bancoposta "che sono stati comunicati impagati  con causale mancata autorizzazione ai sensi dell´art. 1 della legge 386/90 e resi protestati" in quanto emessi in regime di revoca (…) a causa di assegni precedentemente emessi comunicati impagati con causale difetto di provvista ai sensi dell´art. 2 della legge 386/90 ,Poste non ricevendo prova del pagamento tardivo, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione al pagamento del titolo (..) ha provveduto ad effettuare la segnalazione del ricorrente nella Centrale di Allarme Interbancaria";

VISTE le note dell´11 maggio e del 15 luglio 2015 con cui la Banca d´Italia, nell´eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva già peraltro rilevato con nota trasmessa al ricorrente anteriormente alla proposizione del ricorso, ha ribadito che "esula dalle competenze attribuite alla Banca stessa, in qualità di ente presso il quale è istituito l´archivio C.A.I., ogni valutazione di merito sulle singole segnalazioni, essendo la responsabilità dell´esattezza delle stesse posta a carico degli enti segnalanti", pur confermando quanto comunicato da Poste Italiane S.p.A. in ordine alla causale della segnalazione;

VISTA la nota del 1° luglio 2015 con cui il ricorrente ha ribadito le proprie richieste affermando l´illegittimità anche della precedente iscrizione del suo nominativo nell´archivio C.A.I. tenuto conto del fatto che la stessa sarebbe addebitabile ad una negligenza di Poste Italiane S.p.A. che avrebbe provveduto a segnalare il nominativo dell´interessato nonostante la disponibilità di liquidità sul conto corrente del medesimo;

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati del ricorrente nell´Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis l. n. 386 del 15 dicembre 1990 ("Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari") è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia; rilevato, infatti, con riguardo alla prima segnalazione del nominativo del ricorrente dovuta a difetto di provvista in sede di prima presentazione del titolo per l´incasso, che l´art. 8 comma 3 della citata legge prevede che la prova dell´avvenuto pagamento dell´importo facciale del titolo, nonché degli oneri e delle sanzioni, deve essere fornita dal traente all´istituto di credito trattario mediante consegna della quietanza del portatore con firma autenticata nelle forme di legge e che, ai sensi dell´art. 9-bis comma 1 della medesima, la predetta prova deve essere data entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo; rilevato che, nel caso di specie, secondo quanto dedotto dall´ente segnalante, tale prova non è stata fornita e pertanto Poste Italiane S.p.A. ha  trasmesso al ricorrente il previsto preavviso di revoca tramite raccomandata A/R restituita al mittente, alla scadenza dei trenta giorni, con la dicitura "compiuta giacenza" che agli effetti di legge assume comunque valore di notifica; rilevato che, a seguito di tale precedente segnalazione per difetto di provvista, gli assegni tratti successivamente  dall´interessato risultavano emessi in assenza di autorizzazione e dunque protestati mediante iscrizione nel Registro Informatico dei protesti nel rispetto della disciplina normativa esistente in materia; rilevato comunque che sulla base dei report prodotti dalla Banca d´Italia risulta che la visibilità delle segnalazioni iscritte a carico del ricorrente in ordine ai due assegni citati nel ricorso risulta cessata alla data di adozione del presente provvedimento (precisamente il 15 ed il 20 luglio 2015);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che la segnalazione disposta nell´archivio C.A.I. dall´intermediario resistente non risulta illecita e che il ricorso deve essere quindi dichiarato infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

• dichiara il ricorso infondato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia