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Parere del Garante su uno schema di decreto per l’integrazione dell’Anagrafe nazionale degli studenti (ANS) con i dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia - 8 ottobre 2015 [4448919]

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[doc. web n. 4448919]

Parere del Garante su uno schema di decreto per l´integrazione dell´Anagrafe nazionale degli studenti (ANS) con i dati relativi agli iscritti alla scuola dell´infanzia - 8 ottobre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 522 dell´8 ottobre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´Istruzione, dell´università e della ricerca;

Visto l´articolo 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

1. Il Ministero dell´Istruzione, dell´università e della ricerca (M.I.U.R) ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto per l´integrazione dell´Anagrafe nazionale degli studenti (ANS) di cui all´articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

Lo schema di decreto ministeriale è volto a dare attuazione all´articolo 10, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale stabilisce che "l´anagrafe nazionale degli studenti di cui all´articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 è altresì alimentata dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell´infanzia".

L´odierno schema è composto di un unico articolo il quale precisa che la predetta Anagrafe (che per un refuso è definita "degli alunni" invece che "degli studenti"; analogo refuso si riscontra nel preambolo dello schema) raccoglie anche i dati degli alunni frequentanti le scuole dell´infanzia appartenenti al sistema nazionale di istruzione. L´articolo precisa al riguardo che le istituzioni scolastiche comunicano all´Anagrafe i dati elencati ai punti da 1 a 10 del tracciato record riportato nell´allegato tecnico al decreto del Ministro dell´istruzione dell´università e della ricerca 5 agosto 2010, n. 74 che istituisce, ai sensi del predetto articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, l´ANS e sul cui schema il Garante ha fornito il parere di competenza in data 16 giugno 2010 (doc. web 1734404, reperibile sul sito garanteprivacy.it).

CONSIDERATO

2. Lo schema di decreto tiene conto delle indicazioni fornite ai competenti uffici del Ministero nel corso di incontri e contatti anche informali sulla materia in esame ed inerenti, in particolare, all´individuazione delle informazioni pertinenti e non eccedenti da inserire nell´ANS.

Sulla base di tali indicazioni, lo schema prevede, quindi, che le istituzioni scolastiche dell´infanzia appartenenti al sistema nazionale di istruzione trasmettano all´Anagrafe i dati, riferiti ai propri iscritti, indicati nell´allegato tecnico al predetto decreto n. 74 del 2010 e precisamente: il codice meccanografico assegnato allo studente; il codice fiscale; cognome e nome; data di nascita; comune o stato estero di nascita; sesso; cittadinanza; comune di  residenza; età del I anno di frequenza.

I dati oggetto di comunicazione risultano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite; non ravvisando altre criticità, il Garante non ha osservazioni da formulare sullo schema di decreto in esame.

3. Ciò premesso, sotto altro profilo l´Autorità osserva quanto segue.

Il citato d.m. n. 74 del 2010 prevede, fra l´altro, che i soggetti di cui all´articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 76/2005 possano accedere ai dati personali contenuti nell´ANS per la vigilanza sull´assolvimento dell´obbligo scolastico alle condizioni di cui all´allegato al citato decreto (cfr. d.m. n. 74/2010, all. tecnico, paragrafo 3 - profilo D).

Al riguardo, deve evidenziarsi che, in base alla specifica normativa di settore vigente, è obbligatoria l´istruzione impartita per almeno 10 anni nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni (cfr. circolare Miur 30 dicembre 2012 n. 101; d.m. 22 agosto 2007, n. 139; art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). La scuola dell´infanzia, che accoglie i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell´anno scolastico di riferimento, non rientra, quindi nella scuola dell´obbligo (art. 2, comma 1, d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89).

Su tali basi, si richiama l´attenzione del Ministero e di tutte le Amministrazioni interessate e competenti per l´attuazione della normativa in esame sulla circostanza che i soggetti di cui all´articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 76/2005 nel fruire dell´ANS alle condizioni sopra descritte non possono accedere ai dati personali riferiti ai minori frequentanti la scuola dell´infanzia; ciò in quanto l´accesso ivi disciplinato risulta espressamente finalizzato alla vigilanza sull´assolvimento dell´obbligo scolastico che, giova ribadirlo, non concerne la scuola dell´infanzia.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell´Istruzione, dell´università e della ricerca recante integrazione dell´Anagrafe nazionale degli studenti di cui all´articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, con i dati relativi agli iscritti alla scuola dell´infanzia.

Roma, 8 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia