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Pubblicabilità sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del consiglio regionale dell'Abruzzo di informazioni sul personale a tempo determinato in servizio presso le segreterie di supporto ai gruppi politici - 25 giugno 2015 [4699444]

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[doc. web n. 4699444]

Pubblicabilità sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del consiglio regionale dell´Abruzzo di informazioni sul personale a tempo determinato in servizio presso le segreterie di supporto ai gruppi politici - 25 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 376 del 25 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATO il quesito della regione Abruzzo del 24 marzo 2015 concernente la pubblicazione dei dati personali concernenti il personale non a tempo indeterminato in servizio presso i gruppi politici con indicazione espressa del relativo gruppo di assegnazione;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTE le indicazioni fornite dal Garante con il Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, recante Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 3134436);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Con il quesito contenuto nella comunicazione del 24 marzo 2015 (prot. n. 9002) è stato richiesto al Garante di formulare un proprio avviso con riguardo alla legittimità della pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del consiglio regionale "dei nominativi del personale non a tempo indeterminato in servizio presso le segreterie di supporto ai gruppi politici con indicazione espressa del relativo gruppo di assegnazione" (cfr. nota 24 marzo 2015, in atti).

2. La richiesta ha avuto origine dalla presenza di "dubbi interpretativi" derivanti dal dettato dell´art. 17, comma 1, d.lg. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), alla luce di quanto stabilito da altre disposizioni contenute nel medesimo decreto (in particolare, artt. 4, comma 2 e 16, d.lg. n. 33/2013, cit.) e dalla necessità di conformare in ogni caso l´osservanza delle disposizioni che prevedono casi di pubblicazione obbligatoria ai principi di protezione dei dati personali.

3. In via preliminare deve rilevarsi che alla diffusione dei dati personali in esame, potendo gli stessi essere idonei a rivelare le "opinioni politiche" e, in alcuni casi, "l´adesione a partiti [...o ad] associazioni […] a carattere […] politico" degli interessati (art. 4, comma 1, lett. d) ed m) del d.lg. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali), trovano anzitutto applicazione, in punto di liceità del trattamento, gli artt. 11 e 20 del Codice e, per quanto immediatamente rileva ai fini del quesito formulato, l´art. 22, commi 3 e 11, del Codice, che ammette la diffusione di dati sensibili, comunque "indispensabili", solo se prevista da espressa disposizione di legge.

Più in generale ogni operazione di trattamento di dati sensibili può essere effettuata da parte di un soggetto pubblico se autorizzata "da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite" (artt. 20, comma 1, del Codice).

In base al vigente quadro normativo, inoltre, pur in presenza di puntuali obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere […] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (artt. 11, comma 1, lett. d) e 22, comma 3 del Codice, ma cfr. anche,  art. 4, comma 4, d. lgs. n. 33/2013).

Sul punto questa Autorità ha infatti chiarito che "i dati sensibili e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto "indispensabili" per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico come quella di trasparenza; ossia quando la stessa non può essere conseguita, caso per caso, mediante l´utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 4, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 33/2013 cit.; artt. 20, 21 e 22, con particolare riferimento ai commi 3, 5 e 11, e art. 68, comma 3, del Codice)" (cfr., punto 2, parte I, Linee guida, cit.).

4. Tanto premesso, con specifico riferimento al quesito formulato dalla Regione, si osserva che l´art. 17, del d.lg. n. 33/2013 stabilisce che con riguardo al personale a tempo determinato ("non a tempo indeterminato"), "ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico", debbano essere oggetto di pubblicazione, annualmente ed analogamente a quanto stabilito per il personale a tempo indeterminato (cfr. art. 16, commi 1 e 2 d.lg. n. 33/2013, cit.), informazioni relative a "le diverse tipologie di rapporto", "la distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche ed aree professionali" (comma 1) e, con aggiornamento trimestrale, il "costo complessivo" del personale medesimo (non a tempo indeterminato) "articolato per aree professionali […] con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico" (comma 2).

La finalità di trasparenza perseguita mediante tali previsioni (artt. 16 e 17 d.lg. n. 33/2013), volte a dare evidenza alla "dotazione organica" e al "costo del personale", trova effettività, per espressa scelta del legislatore, attraverso la pubblicazione dei menzionati valori "in forma aggregata", non nominativa, eccezion fatta per i nominativi di cui all´"elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato" di cui il legislatore ha invece richiesto espressamente la pubblicazione on line (cfr. art. 17, comma 1, ultima parte, d.lg. n. 33/2013).

Solo dunque per il personale di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico che sia, in pari tempo, titolare di un contratto a tempo determinato è prevista la pubblicazione di uno specifico "dato personale" (secondo la definizione del Codice art. 4, comma 1, lett. b) del Codice), quale è il nominativo.

Restano in ogni caso salvi gli obblighi di pubblicazione anche con riguardo a ulteriori tipologie di informazioni (segnatamente incarichi conferiti, emolumenti) nel caso in cui il personale di diretta collaborazione rivesta, in pari tempo, incarichi dirigenziali o di collaborazione o consulenza (cfr., art. 15, d.lg. n. 33/2013).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che la Regione possa disporre la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del consiglio regionale dei soli dati personali espressamente previsti dalla legge, in particolare i nominativi del personale a tempo determinato senza specificare, per coloro che svolgano servizio presso le segreterie di supporto ai gruppi politici, il relativo gruppo politico di assegnazione. Tale soluzione è, invero, imposta dal legislatore, che ha già operato, nel d.lgs. n. 33/2013, il dovuto bilanciamento tra trasparenza e principi, di derivazione comunitaria, a tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, prevenendo i rischi derivanti da una non lecita né proporzionata disponibilità in Internet di dati sensibili (v. al riguardo art. 1, comma 2, nonché, artt. 4, 6, 8 comma 3, d.lgs. n. 33/2013; art. 8, par. 1, direttiva 95/46/CE, nonché Article 29 Data Protection Working Party, Advice paper on special categories of data ("sensitive data"), 4 aprile 2011; in senso analogo, Provv. Garante 16 gennaio 2014, doc. web n. 2922911, in particolare par. 2.3); nel predetto decreto legislativo, infatti, con riguardo al personale in esame, non è prescritto in alcun modo l´obbligo di pubblicazione dei dati relativi al singolo gruppo politico di assegnazione, né lo stesso obbligo è altrimenti desumibile dalla necessità di indicare nominativamente il personale assunto a tempo determinato,

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime il proprio avviso nei termini suesposti in merito al quesito sottoposto dalla Regione Abruzzo avente ad oggetto la pubblicabilità sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del consiglio regionale, di informazioni, in particolare, i nominativi del personale a tempo determinato in servizio presso le segreterie di supporto ai gruppi politici con indicazione espressa del relativo gruppo di assegnazione.

Roma 25 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia