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Accesso alle banche dati e spese per i ricorsi al Garante - 7 giugno 1999

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Accesso alle banche dati e spese per i ricorsi al Garante

Quando non vengono soddisfatte con tempestività le legittime richieste di un cittadino che vuol far valere i diritti tutelati dalla legge sulla privacy ed è quindi costretto a presentare ricorso al Garante, il gestore della banca dati, qualora vi sia una esplicita richiesta del ricorrente, può essere obbligato a pagare le spese del ricorso.
Il Garante ha posto a carico di una società privata l’ammontare, fissato in misura forfettaria, delle spese e dei diritti riguardanti un ricorso presentato e vinto da un cittadino che aveva cercato inutilmente di conoscere, ai sensi dell’art. 13 della legge 675 del 1996, gli scopi per i quali erano stati raccolti ed utilizzati i suoi dati personali e di cancellare le informazioni trattate in violazione della legge.
La società non aveva risposto e l’interessato aveva presentato ricorso al Garante affinché tutelasse i suoi diritti e facesse rispettare l’adempimento. L’Autorità ha pertanto invitato la società ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente e ad informare con immediatezza la stessa Autorità delle determinazioni adottate.
A seguito dell’intervento del Garante, la società ha adempiuto a quanto richiesto, ma in ragione della tardiva adesione alle richieste del cittadino, e per questo parte soccombente nel ricorso, si sono viste attribuire le spese e i diritti dovuti per la definizione del ricorso.

Roma, 7 giugno 1999

Scheda

Doc-Web
48097
Data
07/06/99

Tipologie

Comunicato stampa