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Epistolari, archivi storici e tutela dei dati - 22 marzo 1999

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Epistolari, archivi storici e tutela dei dati

Pubblicare o diffondere, anche su Internet, dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, è possibile se rientra nel trattamento finalizzato in esclusiva alla pubblicazione o alla diffusione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. Non c´ è, quindi, necessità di acquisire il consenso degli interessati.
Infatti, in attesa dell´ emanazione del previsto decreto legislativo che conterrà una definizione completa delle modalità di trattamento dei dati per fini storici, di ricerca e di statistica, la materia è regolata dall´ art.25 della legge 675 che riguarda l´ attività giornalistica.
Il parere del Garante è stato espresso in seguito ad un quesito di un´ università, interessata a divulgare una raccolta di corrispondenza indirizzata ad una personalità di spicco della letteratura italiana di questo secolo, ma riguarda anche altri casi in cui al Garante è stato chiesto come comportarsi in merito alla diffusione di ricerche di questo tipo.
Nell´ ambito di tali pubblicazioni, a parte i riferimenti ai soggetti di particolare rilevanza sociale o pubblica che sono giustificati dalle esigenze di documentazione storica, si deve semmai valutare se o in quali casi eliminare i riferimenti che possano riguardare dati sensibili di altre persone citate. In questi casi è sufficiente l´ omissione del cognome o di altri elementi che consentano l´ identificazione.

Roma, 22 marzo 1999