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Screening antitumore - 08 marzo 1999

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Screening antitumore

E´ stato chiesto al Garante, da parte di un Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri, di esprimere il proprio parere sulla eventuale violazione della privacy da parte di alcune strutture sanitarie pubbliche che hanno adottato procedure per realizzare programmi regionali di screening per la prevenzione del carcinoma mammario.
Per sottoporre ad esame mammografico tutte le donne di età compresa fra i 50 e i 70 anni, le strutture sanitarie coinvolte nel progetto hanno invitato i medici di medicina generale a collaborare all´ individuazione della cosiddetta " popolazione bersaglio" , chiedendo loro di aggiornare la lista delle proprie pazienti integrandola con eventuali correzioni ci dati anagrafici erronei o mancanti. Ai medici è stato anche chiesto di segnalare quali debbano essere escluse dallo screening per riconosciuti motivi (ad esempio, perché affette da neoplasia o in quanto già sottoposte ad istectomia totale). I test di screening si inseriscono in un´ attività di prevenzione secondaria il cui obiettivo è costituito, tipicamente, dalla tutela della salute di un ampio numero di persone.
Nel caso esaminato, la procedura descritta comporta per i medici di base la comunicazione alle strutture ospedaliere o alle aziende sanitarie locali dei dati sulla salute relativi alle pazienti, indipendentemente dal loro consenso, in modo tal da poter selezionare le donne cui proporre la partecipazione al programma di screening.
La legge n.675 del 1996 ha introdotto particolari garanzie in materia di dati " sensibili" , prevedendo una speciale disciplina per i trattamenti effettuati da coloro che esercitano le professioni sanitarie. Mentre la regola generale è che i dati sensibili possono essere tratti solo con il consenso scritto dell´ interessato e previa autorizzazione del Garante, sono comunque previste due ipotesi che permettono a medici e sanitari di trattare dati relativi allo stato di salute nei seguenti casi: a) anche senza l´ autorizzazione del Garante, ma con il consenso scritto dell´ interessato, quando il trattamento è finalizzato alla tutela dell´ incolumità fisica e della salute dell´ interessato stesso; b) anche senza il consenso dell´ interessato, ma con l´ autorizzazione del garante, se tale finalità di tutela riguarda un terzo o la collettività. In quest´ ultimo caso devono, quindi, essere rispettate le prescrizioni contenute nell´autorizzazione generale n. 2/1998 emanata dal Garante riguardo al trattamento dei dati sensibili (pubblicata sulla G.U. del 1 febbraio 1998).
Dopo aver esaminato il caso, il Garante ha osservato che le aa.ss.ll. possono trattare i dati in questione per effetto della disciplina transitoria che consente di proseguire i trattamenti di dati fino alla data dell´ 8 maggio 1999, entro la quale dovrebbe essere emanata una disciplina organica sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. L´ utilità sociale del programma di screening è attestata anche dalla Carta dei servizi pubblici sanitari, la quale prevede che il medico di medicina generale " per una maggiore qualità ed efficacia delle prestazioni, si avvalga di risorse umane e strumentali assegnate alla rete dei servizi territoriali della USL per prestazioni di ordine preventivo assistenziale" (tra queste, la sensibilizzazione dei propri assistiti a partecipare a progetti di prevenzione e screening oncologici); b) il medico di base può comunicare a terzi dati sulla salute relative alle proprie assistite sulla base del loro consenso scritto. Consenso che può essere acquisito una tantum, in riferimento al complesso delle ordinarie attività che riguardano il loro rapporto con i rispettivi assistiti.
Il Garante suggerisce poi altre modalità semplificate nella richiesta del consenso. Si potrebbe chiedere ai medici di base di comunicare alle aa.ss.ll. i nominativi delle sole donne che, risultando in buone condizioni di salute, possono essere direttamente interessate al programma di prevenzione, trasmettendo invece informa anonima gli altri dati riguardanti altre situazioni (malattie invalidanti, scetticismo verso lo screening, isteroctomia etc.).

Roma, 8 marzo 1999