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Avvio graduale delle procedure di notificazione al Garante per la privacy - 30 dicembre 1997

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Avvio graduale delle procedure di notificazione al Garante per la privacy

A decorrere dal 1 gennaio 1998, si possono notificare al Garante per la protezione dei dati personali i "trattamenti di dati personali" disciplinati dalla legge n. 675/1996.

Per facilitare l´adempimento, il Garante intende innanzitutto ricordare che è stato previsto un avvio graduale delle procedure di notificazione. Pertanto, non è necessario procedere alla notificazione sin dal 1 gennaio 1998, a meno che si ponga in essere un´attività del tutto nuova. Anche nel caso in cui si aggiungano nuovi dati ad un archivio già utilizzato, è quindi consigliabile utilizzare il tempo a disposizione (dal 1 gennaio 1998 fino al 31 marzo 1998, ovvero dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998, a seconda della natura dei dati o della forma, automatizzata o meno, del trattamento) per un esame attento delle attività di elaborazione dei dati da indicare nella notificazione, specie al fine di evitare imprecisioni e allo scopo di effettuare, ove possibile, una sola notificazione. Il modello è completo di alcuni allegati esplicativi e di una tabella che riassume i termini previsti dalla legge.

Inoltre, va ribadito che:

a) numerosi trattamenti non sono soggetti a notificazione, specie per quanto riguarda le ordinarie attività delle aziende finalizzate all´adempimento di obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, o per ciò che attiene alla comune attività di liberi professionisti, associazioni, fondazioni e comitati. La lista degli esoneri, nonché delle ulteriori ipotesi che permettono una forma semplificata, è inclusa nella legge n. 675/1996 e nell´apposito modello di notificazione approvato dal Garante;

b) a differenza di quanto avveniva in passato, la notificazione non riguarda più singoli archivi o banche dati, ma il complesso delle attività di raccolta e di elaborazione delle informazioni. Di regola, ciascun ente, impresa, pubblica amministrazione, ecc. può quindi effettuare una sola dichiarazione, che non è soggetta a limiti temporali e non va rinnovata qualora restino immutati i suoi elementi essenziali indicati nell´apposito modello predisposto dal Garante;

c) nei casi in cui è obbligatoria, la notificazione deve essere effettuata in ogni caso utilizzando l´apposito modello che è disponibile su supporto informatico e cartaceo;

d) il Garante ha già stipulato varie convenzioni per favorire la diffusione del modello attraverso quotidiani, pubblici esercizi, associazioni anche di categoria e via INTERNET. Entro il 12 gennaio il modello sarà altresì disponibile in tutti gli uffici postali sull´intero territorio italiano, presso i quali sarà possibile anche versare il diritto di segreteria che è stato determinato dal Garante in misura inferiore a quella praticata in molti altri Paesi (£ 15.000 se si utilizza il modello informatico; £ 25.000 se si impiega quello cartaceo). La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla notificazione;

e) la notificazione degli archivi magnetici che, prima dell´entrata in vigore della legge n. 675 del 1996, doveva essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero dell´interno, tramite le prefetture, ai sensi della legge n. 121/1981, è stata sostituita dalla nuova notificazione al Garante da effettuarsi nei termini e con le modalità sopra indicate;

f) l´Ufficio del Garante resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, via telefono (ai numeri 06/6889.2134-5-6-7-8) o via telefax (06/6889.2139-40).

Roma, 30 dicembre 1997

Scheda

Doc-Web
49178
Data
30/12/97

Tipologie

Comunicato stampa