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Provvedimento del 27 aprile 2016 [5166248]

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[doc. web n. 5166248]

Provvedimento del 27 aprile 2016

Registro dei provvedimenti
n. 201 del 27 aprile 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 10 marzo 2016 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Angelo Ippoliti, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali alla stessa riferiti trattati dalla società, "comprese tutte le informazioni relative alla/e lettura/e effettuata/e da Enel Distribuzione S.p.A. con riferimento alla fornitura di energia elettrica intestata alla ricorrente";

PRESO ATTO che la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota del 23 marzo 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota del 5 aprile 2016 con la quale la società resistente, richiamandosi anche a quanto già rappresentato all´interessata con nota del 24 marzo 2016 in riscontro all´interpello, ha comunicato i dati relativi alla ricorrente detenuti dalla società ed ha allegato i consumi della fornitura, rappresentando altresì che la cliente può reperire i consumi in maniera autonoma registrandosi al sito della società;

VISTA la nota del 4 aprile 2016 con la quale la ricorrente nel dichiarare di ritenere sufficiente il riscontro ricevuto dalla società, ha insistito affinché il Garante disponga la liquidazione delle spese del procedimento a carico della resistente, avendo questa fornito il suddetto riscontro oltre i quindici giorni dalla presentazione dell´interpello  previsti dal Codice;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, anche se dopo la presentazione del ricorso, e affermato nel corso del procedimento (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver comunicato tutti i dati della ricorrente a sua disposizione;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a Enel Distribuzione S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, per il riscontro fornito dalla resistente, anche prima della ricezione dell´invito ad aderire trasmesso dall´Autorità;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi a Enel Distribuzione S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia