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Provvedimento del 1 giugno 2016 [5419816]

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[doc. web n. 5419816]

Provvedimento del 1 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 252 del 1 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto a questa Autorità in data 24 febbraio 2016 con il quale XY, dipendente di Banca Popolare S. Angelo Società cooperativa p.a., ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la comunicazione in forma intellegibile di tutti i dati personali che lo riguardano presenti nel proprio fascicolo personale;

l´indicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;   

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 marzo 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 21 aprile 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 16 marzo 2016 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di avere dato seguito alle richieste del ricorrente;

PRESO ATTO che con nota del 25 marzo 2016 il ricorrente ha eccepito la parzialità del riscontro ottenuto, rilevando in particolare che:

nel plico trasmesso dalla controparte con lettera raccomandata del 15 marzo 2016 non sarebbero presenti le note caratteristiche, ad eccezione di quelle relative all´anno 2014, tutti gli attestati di frequenza ai corsi di formazione Arca ed Eurovita Assicurazioni, e una missiva con la quale il Direttore della Filiale di Casteltermini segnalava il ricorrente "per un aumento di carriera"; 

fonti terze lo avrebbero informato che il proprio fascicolo personale sarebbe stato "oggetto di visione da parte di altre risorse presenti nell´ufficio Risorse Umane" e non solo da parte del Direttore dell´U.S. Risorse Umane indicato dalla resistente quale Responsabile del trattamento nella citata lettera raccomandata del 15 marzo 2016;

VISTA la nota del 18 aprile 2016 con la quale la resistente ha:

ribadito di aver già consegnato al ricorrente "tutta la documentazione rinvenuta nel fascicolo personale";

dichiarato di aver inviato al ricorrente copia delle note caratteristiche relative al periodo 2002-2013, rinvenute tuttavia nelle raccolte annuali, nonché gli attestati dei corsi di formazione "Arca", "Eurovita" e "Politecnos";

sostenuto che la "visione" del fascicolo sarebbe stata effettuata dal Responsabile del trattamento e dal personale incaricato;

VISTA la nota del 23 aprile 2016 con la quale il ricorrente ha rilevato che:

nel fascicolo dovrebbero essere presenti numerosi altri documenti ed atti (di cui viene fornito un elenco, a titolo esemplificativo), inviati o consegnati personalmente ed aventi particolare importanza per la propria vita lavorativa;

la resistente avrebbe omesso di indicare i nominativi degli incaricati a visionare il proprio fascicolo personale;

PRESO ATTO che nella nota del 9 maggio 2016 la resistente, a fronte delle osservazioni formulate dal ricorrente, ha:

trasmesso al ricorrente, in riscontro all´ulteriore richiesta di documentazione avanzata dal medesimo, una serie di documenti rinvenuti nei propri archivi;

ribadito "che non è presente ulteriore documentazione riguardante la posizione lavorativa del sig. XY";

VISTE le osservazioni finali del 16 maggio con le quali il ricorrente ha riaffermato le eccezioni già formulate nelle precedenti note difensive;

RILEVATO, tutto ciò premesso, che il titolare del trattamento ha attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver trasmesso al ricorrente la copia integrale del fascicolo personale e di tutta la documentazione detenuta in relazione al rapporto lavorativo in essere con l´interessato e ritenuto pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro in merito ai dati personali richiesti, sia pure solo nel corso del procedimento;

RILEVATO che anche in ordine alla restante richiesta formulata dal ricorrente ai sensi dell´art. 7, comma 2, lett. d), del Codice avente ad oggetto gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento il titolare del trattamento ha fornito nel corso del procedimento un riscontro sufficiente e ritenuto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso anche in ordine al profilo in questione;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a Banca Popolare S. Angelo Società cooperativa p.a., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° giugno 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia