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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Estracom s.p.a. - 21 aprile 2016 [5423117]

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[doc. web n. 5423117]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Estracom s.p.a. - 21 aprile 2016

Registro dei provvedimenti
n. 180 del 21 aprile 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 7362/84282 del 21 marzo 2013, formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto gli accertamenti presso Estracom s.p.a., con sede in Prato, Via Ugo Panziera n. 16, P.I. 01875880971, formalizzati nel verbale di operazioni compiute del 26 giugno 2013, diretti a verificare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico. In relazione al trattamento dei dati di traffico telefonico, nel corso degli accertamenti è risultato che la società, in qualità di fornitore di un servizio di comunicazione elettronica, ha conservato i dati relativi alle chiamate senza risposta dei propri clienti per un periodo superiore ai trenta giorni, in violazione dell´art. 132, comma 1-bis, del Codice, riservandosi, invece, di produrre la documentazione relativa al trattamento dei dati di traffico telematico;

VISTO il verbale n. 38/2013 del 3 luglio 2013, notificato il 1° agosto 2013, con cui è stata contestata alla Società Estracom s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162-bis, del Codice, in relazione all´art. 132, comma 1-bis, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dal predetto Nucleo non risulta che la Società abbia effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 30 agosto 2013, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha chiesto che, in considerazione delle ridotte dimensioni dell´azienda, che conta solo 11 dipendenti, e "dei numerosi adempimenti in materia di comunicazioni elettroniche, di privacy e di sicurezza ed integrità dei servizi e della rete", venga applicato al caso di specie il principio della buona fede e riconsiderato l´importo della sanzione amministrativa, da applicarsi nella misura ridotta, con contestuale rateizzazione;

RITENUTO che, rispetto alle argomentazioni addotte dalla parte in ordine al richiamato atto di contestazione, non è possibile riconoscere al caso di specie l´esimente della buona fede che, sulla base di una costante giurisprudenza, ricorre solo in presenza di elementi positivi, estranei all´autore della violazione, idonei a ingenerare in lui il convincimento della liceità del suo agire (Cass. Civ., Sez. I, 11 febbraio 1999 n. 1151), elementi che non risultano essere stati dimostrati dalla parte. Si rileva, inoltre, che l´art. 164-bis, comma 1, nel disciplinare i casi di minore gravità, non contempla l´applicazione, invocata dalla parte, della riduzione della sanzione per la violazione di cui all´art. 162-bis;

PRESO ATTO della nota inviata dalla società in data 9 luglio 2013, a scioglimento delle riserve formulate nel corso dell´accertamento ispettivo, con cui sono state fornite informazioni in merito alle modalità con cui viene effettuato il trattamento dei dati di traffico telematico;

VISTO il provvedimento n. 84 del 20 febbraio 2014 [doc. web n. 3031194], adottato nei confronti di Estracom s.p.a., che qui integralmente si richiama, con il quale il Garante nel prescrivere talune misure e accorgimenti alla Società ha rilevato la sussistenza dei presupposti per "contestare la sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2-bis, per la violazione delle misure e degli accorgimenti prescritti dal Garante ai sensi degli artt. 17 e 132, comma 5, del Codice, con il provvedimento" in materia di "Recepimento normativo in tema di dati di traffico telefonico e telematico", adottato dal Garante il 24 luglio 2008 [doc. web n. 1538224];

VISTO il verbale n. 13712/88519 del 30 aprile 2014, con cui è stata, pertanto, contestata alla Società Estracom s.p.a. la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, con riferimento alla violazione dell´art. 17 del medesimo Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dall´Ufficio del Garante che non risulta che la Società abbia effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che, con riferimento al richiamato atto di contestazione del 30 aprile 2014, la parte non si è avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (non inviando scritti difensivi, né chiedendo di essere ascoltata dall´Autorità);

RILEVATO, pertanto, che Estracom s.p.a. ha effettuato un trattamento di dati di traffico telefonico e telematico, consistente:

1. nella conservazione dei dati relativi alle chiamate senza risposta per un periodo superiore ai trenta giorni, in violazione dell´art. 132, comma 1-bis, del Codice;

2. nell´inosservanza delle misure e degli accorgimenti prescritti dal Garante ai sensi degli artt. 17 e 132, comma 5, del Codice con il provvedimento del 24 luglio 2008, sanzionata dal combinato disposto di cui agli artt. 162, comma 2-bis e 167;
VISTO l´art. 162-bis del Codice che punisce la violazione dell´art. 132, comma 1-bis, del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila a cinquantamila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all´art. 17, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RILEVATO che, sotto il profilo della personalità dell´agente, la società è stata destinataria di un provvedimento prescrittivo, datato 20 febbraio 2014, rispetto al quale ha comunicato di aver adottato tutte le misure e gli accorgimenti richiesti, di cui il competente Dipartimento di questa Autorità ha preso atto;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per la violazione di cui all´art. 162-bis del Codice, e nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice, per un importo complessivo pari a euro 20.000,00 (ventimila);

RITENUTO, altresì, di accogliere la richiesta di rateizzazione avanzata dalla Società negli scritti difensivi (art. 26 legge n. 689/1981);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Estracom s.p.a., con sede in Prato, Via Ugo Panziera n. 16, P.I. 01875880971, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui agli artt. 162-bis e 162, comma 2-bis, del Codice, frazionata in 10 rate da euro 2.000,00 (duemila) ciascuna, per aver effettuato una conservazione di dati relativi alle chiamate senza risposta per un periodo superiore a quello fissato dal Codice e per aver effettuato un trattamento di dati di traffico telefonico e telematico in assenza delle misure prescritte dal Garante nel provvedimento del 24 luglio 2008;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati entro l´ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia