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Provvedimento del 9 giugno 2016 [5432619]

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[doc. web n. 5432619]

Provvedimento del 9 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 262 del 9 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 2 marzo 2016 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Massimo De Martinis, nei confronti di Flavia Padovan srl, con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto alla società resistente -sua precedente datrice di lavoro- l´accesso, l´estrazione e la successiva cancellazione dei dati personali, anche sensibili, contenuti nell´apparecchio telefonico cellulare ricevuto in consegna all´inizio del rapporto di lavoro per lo svolgimento della propria attività lavorativa e successivamente riconsegnato alla conclusione di detto rapporto;

PRESO ATTO che la ricorrente, in particolare, ha

- segnalato di avere conservato all´interno di tale apparecchio telefonico – la cui utenza SIM era di sua proprietà - alcuni dati personali alla stessa riferiti, quali "dati anagrafici, indirizzi, recapiti telefonici, fotografie e video personali e dei familiari, codici di accesso, password dispositive di conti correnti";

- rappresentato di essere stata licenziata senza preavviso con missiva "anticipata a mani" e, avendo il datore di lavoro richiesto, contestualmente, l´immediata consegna dell´apparecchio telefonico aziendale, non ha avuto la possibilità di estrarre i propri dati personali dal dispositivo elettronico;

- chiesto che l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso siano posti a carico della Flavia Padovan srl;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 14 marzo 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata; b) la nota datata 27 aprile 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso; c) il verbale di audizione delle Parti redatto presso gli uffici del Garante in data 1° aprile 2016;

VISTA la nota trasmessa in data 23 marzo 2016, con la quale la società resistente, nel comunicare di non potere estrarre i dati contenuti nell´apparecchio telefonico perché non in possesso della relativa password, ha, altresì, richiesto, al fine di scongiurare la diffusione di dati aziendali, che l´accesso a quanto contenuto nel telefonino avvenga "in contraddittorio tecnico […così da] garantire che i dati nello stesso contenuti e dei quali […la ricorrente] chiede la cancellazione, non contengano informazioni di proprietà e/o rilievo aziendale";

VISTE, altresì, le memorie del 30 marzo 2016, con le quali la stessa resistente ha ricostruito la vicenda relativa al rapporto di lavoro con la ricorrente e il successivo licenziamento, precisando di non volere comprimere i diritti di questa, ma di dovere comunque tutelare i dati aziendali eventualmente contenuti nell´apparecchio, che, pertanto, "non può essere consegnato senza cautele alla lavoratrice, […] dovendosi presumere che la stessa possa estrarne dati aziendali potenzialmente riservatissimi", ciò anche in considerazione del contenzioso sul licenziamento attualmente pendente;

VISTO il verbale di audizione delle Parti redatto presso gli Uffici del Garante il 1° aprile 2016 nel quale le Parti hanno espresso la loro disponibilità ad incontrarsi per l´estrazione, attribuzione e successiva cancellazione di tutti i dati contenuti nel telefonino impegnandosi a comunicarne l´esito all´Autorità;

VISTA la nota inviata il 15 aprile 2016 dalla società resistente e l´allegato verbale di operazioni tecniche redatto il 13 precedente dal quale emerge che:

- le Parti hanno proceduto alla individuazione e "alla cancellazione definitiva, tra le foto trasferite al computer della […ricorrente], di alcune foto indicate dalla rappresentante della società";

- la ricorrente ha dichiarato di avere estratto dall´apparecchio ogni dato di suo interesse;

- i tecnici hanno confermato che l´apparecchio è stato riportato allo stato precedente alla sua attivazione e risulta, allo stato, privo di dati;

- la ricorrente, nel corso delle operazioni, ha altresì reso noto di avere sostituto il telefono originale che le era stato consegnato dalla società con un altro in quanto il primo risultava difettoso;

CONSIDERATO che nella stessa nota la società resistente ha chiesto la compensazione delle spese del procedimento in ragione del comportamento tenuto dalla ricorrente, la quale ha sostituito il telefono aziendale all´insaputa della società ed ha inserito un blocco all´apparecchio telefonico, rendendo di fatto impossibile verificare la veridicità di quanto dalla stessa affermato;

PRESO ATTO della nota inviata il 18 aprile 2016 dalla ricorrente, che ha insistito nella richiesta di attribuire le spese del procedimento a carico della società resistente;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito adeguato riscontro alla richiesta avanzata dall´interessato con il ricorso medesimo, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 alla Flavia Padovan srl, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare tenuto conto dell´atteggiamento collaborativo della società resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi alla Flavia Padovan srl che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 , avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero

Roma, 9 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia