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Provvedimento del 16 giugno 2016 [5441072]

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[doc. web n. 5441072]

Provvedimento del 16 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 269 del 16 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 21 aprile 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Emanuele Mazzaro, nei confronti dell´impresa individuale di Andrea Tessari con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

di conoscere l´origine di alcuni dati personali che lo riguardano trattati dal resistente e contenuti in un documento dallo stesso indebitamente detenuto;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che l´interessato ha lamentato, in particolare, l´avvenuto deposito ad opera della resistente, nel corso di un giudizio pendente tra le due parti, del "certificato del Casellario Centrale Infortuni figurante la [propria] condizione personale (…) relativamente ai sinistri stradali dallo stesso avuti,", documento che, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, contenente le "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell´articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144", sarebbe sottratto all´accesso da parte di soggetti privati;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE le note del 27 e 30 maggio 2016 con le quali la resistente, nel rappresentare di aver già fornito riscontro all´interessato anteriormente alla presentazione del ricorso con "pec inviata il 16.12.2015", ha confermato che il certificato citato nell´atto di ricorso e depositato in giudizio è stato fornito, per finalità difensive e con esclusione di qualsivoglia diffusione, direttamente dalla Compagnia presso la quale lo stesso risultava assicurato "in ragione del rapporto contrattuale (…)" esistente fra le due parti;

VISTA la nota del 30 maggio 2016 con cui il ricorrente ha preso atto del riscontro fornito dalla controparte, eccependo tuttavia che lo stesso, anche se fornito prima della presentazione del ricorso sarebbe comunque da considerare tardivo rispetto ai termini previsti dal Codice e ribadendo pertanto la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che, sulla base degli atti depositati nel corso del procedimento, nonché delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento (della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), risulta che quest´ultimo aveva effettivamente provveduto a fornire riscontro all´interessato già prima della proposizione del ricorso, circostanza peraltro da quest´ultimo non contestata;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RITENUTO altresì che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione dell´inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
CALIFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA

Scheda

Doc-Web
5441072
Data
16/06/16

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso