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Provvedimento del 6 luglio 2016 [5468768]

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[doc. web n. 5468768]

Provvedimento del 6 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 299 del 6 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 31 marzo 2016 da XY, in qualità di erede legittimo del fratello defunto, rappresentato e difeso dall´avv. Emanuele Matta, nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con il quale il ricorrente – ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") – ha chiesto:

- la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativi al de cuius e "riferiti ai rapporti bancari intrattenuti dal medesimo" con l´istituto di credito resistente, nonché "tutte le informazioni in ordine allo stato degli stessi relative ai conti correnti e/o deposito titoli, nonché i relativi estratti conto ed ogni altra movimentazione bancaria effettuata dalla costituzione del rapporto fino alla sua estinzione";

-  la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 26 maggio 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 20 aprile 2016 con la quale Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha comunicato di aver inviato al ricorrente la richiesta di fornire la prova della sua qualità di erede attraverso la produzione di idonea dichiarazione, al fine di poter trasmettere al medesimo copia della documentazione contenente i dati personali del de cuius;

VISTA la nota del 19 maggio 2016 con la quale il ricorrente ha trasmesso copia dell´atto richiesto dal resistente;

VISTA la nota del 7 giugno 2016 con la quale quest´ultimo ha comunicato di aver provveduto ad inviare all´interessato la documentazione indicata nell´atto di ricorso, precisando, con riguardo "alla richiesta delle copie conformi dei documenti di rendicontazione di conto corrente e dossier titoli", che queste ultime possono essere ottenute previo accordo con la corrispondente agenzia;

VISTE le note del 13, 15, 23, 27 e 29 giugno 2016 con le quali il ricorrente ha confermato di aver ricevuto la nota su indicata dall´istituto di credito resistente, pur rilevando che la stessa "non contiene alcun documento e certamente non i dati personali richiesti" dei quali ha pertanto rinnovato la richiesta di comunicazione;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007), tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario e la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti;

RILEVATO ALTRESÌ, con riferimento a quest´ultima richiesta, che l´art. 10 del Codice prevede che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare medesimo senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la disciplina in materia di protezione dei dati personali risulta applicabile avendo l´interessato correttamente esercitato i diritti di cui all´art. 7 del Codice tenuto conto del fatto che sia nell´atto di interpello preventivo che nel successivo ricorso è contenuta la richiesta diretta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius contenuti nella documentazione detenuta dalla banca;

CONSIDERATO che, dal tenore letterale dei riscontri forniti, il titolare del trattamento sembrerebbe aver erroneamente qualificato la richiesta avanzata dall´interessato come effettuata ai sensi della normativa contenuta nel Testo Unico Bancario, manifestando infatti a tale riguardo la disponibilità a consegnare copia della documentazione contenente i dati richiesti;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, non si ha evidenza dell´avvenuta trasmissione di tale documentazione (quale autonoma scelta dell´istituto resistente nell´esercizio della specifica facoltà di cui all´art. 10 del Codice), né dell´avvenuta comunicazione dei dati personali ivi contenuti attraverso altra modalità;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di comunicare al ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, tutti i dati personali relativi al de cuius contenuti nella documentazione indicata nell´atto introduttivo del procedimento, previo oscuramento di eventuali dati riferiti a terzi;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, per la manifestata disponibilità a fornire al ricorrente i dati richiesti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di comunicare al ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento e previo oscuramente di eventuali dati riferiti a terzi, tutti i dati personali relativi al de cuius contenuti nella documentazione indicata nell´atto introduttivo del procedimento;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 300,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia