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Provvedimento del 3 novembre 2016 [5852123]

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[doc. web n. 5852123]

Provvedimento del 3 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 460 del 3 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 11 agosto 2016 da XY nei confronti di Tiche s.r.l. con il quale l´interessato, dichiarandosi non soddisfatto del riscontro ottenuto, ha ribadito l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ed ha:

chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, nonché la comunicazione degli stessi in forma intelligibile;

chiesto di conoscere l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

manifestato la propria opposizione al trattamento a fini di comunicazione commerciale;

chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

di aver ricevuto in data 22 giugno 2016, sul proprio numero di utenza mobile, una telefonata indesiderata di carattere promozionale – della quale ha allegato la relativa registrazione – da parte di un´operatrice qualificatasi come incaricata della resistente;

di aver constatato nel corso della conversazione che la suddetta operatrice era a conoscenza del suo nome di battesimo, del numero di telefono e della provincia di residenza, pur non sapendo indicare l´origine di tali dati;

di aver inviato alla Tiche S.r.l., nella medesima giornata, una comunicazione diretta ad esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice tenuto conto del fatto che la responsabile dell´azienda, con la quale aveva chiesto un confronto, aveva assicurato di poter fornire in giornata indicazioni più precise in merito alla richiesta di conoscere la provenienza dei dati detenuti;

di aver ricevuto, in data 29 giugno 2016, un riscontro da parte di un rappresentante della resistente nel quale veniva affermato che il numero di telefono del medesimo non era mai "stato presente nelle liste della Tiche e che la telefonata era stata causata da un errore di composizione del numero" stesso;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 agosto 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato entro il 20 settembre successivo;

VISTA la nota del 27 settembre 2016 con la quale il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha rappresentato di non aver ancora ricevuto alcun riscontro dalla resistente;

VISTA la nota del 29 settembre 2016 con la quale la Tiche s.r.l., difesa dall´avv. Luigi Ciccarese, nel richiamare quanto già comunicato all´interessato anteriormente alla proposizione del ricorso, ha:

- confermato di non detenere alcun dato personale riguardante il medesimo – ragione per la quale non sarebbe in grado di fornire indicazioni sugli ulteriori profili oggetto di istanza – riconducendo il riferito contatto telefonico ad un mero errore materiale commesso dall´operatrice nella composizione del numero di utenza;

- assicurato, per quanto sopra, in merito alla circostanza che il ricorrente "non sarà destinatario di sollecitazione alcuna ad opera della stessa";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, con riferimento: a) alla richiesta di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che riguardano l´interessato e b) all´opposizione al trattamento a fini di comunicazione commerciale, potendosi considerare i relativi riscontri assorbiti dalla su riportata dichiarazione resa dalla resistente nel corso del procedimento, della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere, ad oggi, alcun dato personale dell´interessato e di non procedere pertanto ad ulteriori sollecitazioni di carattere commerciale;

RITENUTO viceversa che la dichiarazione relativa al mero errore materiale di composizione del numero telefonico – avanzata dalla resistente a giustificazione della chiamata promozionale in questione – non sia compatibile con quanto risultante dalla registrazione prodotta dal ricorrente, dalla quale emergono precisi elementi di conoscenza dell´interessato da parte dell´operatrice;

RILEVATO altresì che non sono state fornite le informazioni richieste in merito agli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati;

RITENUTO pertanto di dover ordinare alla resistente di comunicare, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, al ricorrente l´origine dei dati che lo riguardano (o che lo hanno riguardato), nonché le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento oltre agli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi integralmente a carico della resistente in considerazione del mancato integrale riscontro all´interessato e del comportamento da questa tenuto nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riferimento alle richieste dell´interessato di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di opporsi al trattamento a fini di comunicazione commerciale;

b) accoglie parzialmente il ricorso con riferimento alle ulteriori istanze, e per l´effetto, ordina alla resistente, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare al ricorrente, entro 15 giorni dal ricevimento della presente:

- l´origine dei dati che lo riguardano (o che lo hanno riguardato);

- le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento;

- gli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi integralmente alla resistente, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Il Garante, nel chiedere alla Tiche S.r.l., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro venti giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia