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Provvedimento del 27 ottobre 2016 [5856115]

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[doc. web n. 5856115]

Provvedimento del 27 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 452 del 27 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 27 luglio 2016 da XY rappresentata e difesa dall´avv. Carlo de Marchis, nei confronti della Lib Consulting srl con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, in relazione al suo licenziamento dalla società resistente, presso la quale svolgeva la propria attività lavorativa:

- di conoscere "le modalità di trattamento dei propri dati personali e dei parametri oggettivi comparati […] al fine di individuare il suo rapporto di lavoro quale posizione in esubero";

- di conoscere il nome del responsabile del trattamento;

- di accedere ed acquisire tutti i contenuti presenti nel proprio account di posta elettronica aziendale;

-  la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 luglio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché il verbale dell´audizione del 19 settembre 2016;

VISTA la nota del 9 agosto 2016, con la quale la società resistente, nel contestare quanto affermato dalla ricorrente e sottolineando in particolare che le mail aziendali, benché intestate alla ricorrente devono contenere, in applicazione alla policy aziendale, "solo ed esclusivamente materiale di proprietà dell´azienda", ha sottolineato che da quanto riportato nell´atto introduttivo presentato dalla ricorrente e nella documentazione allo stesso allegata, non emergono comportamenti illegittimi posti in essere con riferimento al trattamento dei dati personali dell´interessata;

VISTE le note di replica presentate il 30 agosto e il 12 settembre 2016 rispettivamente dalla ricorrente e dalla resistente;

VISTE le successive note datate 11 ottobre 2016 con le quali entrambe le parti, con distinte comunicazioni, hanno dichiarato di avere raggiunto una intesa transattiva che ha definito i contenziosi pendenti e di avere, pertanto, deciso di rinunciare alla procedura dinanzi al Garante;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso;

RITENUTO che, i ragione di detta rinuncia congiunta, sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia