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Provvedimento del 20 ottobre 2016 [5867044]

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[doc. web n. 5867044]

Provvedimento del 20 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 428 del 20 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 30 maggio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Marina della Rosa, nei confronti di RiminiBanca Credito Cooperativo S.C. con il quale l´interessato ha sostenuto:

- di avere ricoperto la carica di presidente e vice presidente della KW a r.l. di cui è attualmente socio;

- che la KW a r.l. intrattiene da circa vent´anni rapporti bancari con la Banca di Credito Cooperativo di Valmarecchia, la quale, fondendosi nel gennaio 2016 con la Banca di Rimini, ha dato origine al nuovo soggetto giuridico Rimini Banca Credito Cooperativo S.C.;

- che il ricorrente è parte offesa in un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Rimini nei confronti del ZZ, commercialista della KW a r.l., "il quale, fra i vari capi d´accusa, è imputato di aver illecitamente operato sul conto della cooperativa KW falsificando la firma del sig. XY su assegni e contabili relative alla movimentazione bancaria";

CONSIDERATO che il ricorrente, allo scopo di acquisire utili elementi circa le modalità di consumazione del reato e tutelare la propria posizione nell´ambito del suddetto procedimento, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

1) la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano contenuti nei documenti relativi alla KW a r.l.. detenuti dalla banca resistente, con indicazione "dell´origine, finalità, date cronologiche, tipologia dei documenti in cui sono inseriti i dati ed il nominativo" dell´interessato;

2) l´indicazione dell´origine e delle finalità del trattamento dei dati che lo riguardano in relazione ai poteri di firma e rappresentanza per i rapporti bancari conferiti al ricorrente dalla KW a r.l., con indicazione della tipologia e delle date dei relativi documenti, nonché "del nominativo del delegante";

3) la "conferma dell´esistenza dello specimen contenente la firma autografa depositata del sig. XY, con indicazione intellegibile dell´origine, data e finalità, nonché copia fotostatica del documento stesso";

4) la "comunicazione del nominativo del soggetto incaricato del trattamento dei dati personali presso l´istituto di credito destinatario della richiesta";

5) la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 luglio 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 21 giugno 2016 con la quale il ricorrente ha ribadito la necessità e l´urgenza di acquisire le informazioni in questione in vista dell´udienza del 12 luglio 2016 nella quale è stato chiamato dal pubblico ministero a rendere deposizione testimoniale quale parte offesa, nonché, più in generale, in relazione "allo svolgimento della sua difesa quale parte civile regolarmente costituita";

VISTA la nota del 27 giugno 2016 con la quale il titolare del trattamento ha:

- comunicato i dati anagrafici del ricorrente censiti nei sistemi informatici della banca in relazione ad un libretto di deposito nominativo allo stesso intestato acceso il 21.11.2006 ed attualmente ancora in essere, nonché al conto corrente intestato a KW a r.l., "in virtù delle cariche societarie a lui assegnate di cui alle relative visure camerali ed atti all´uopo emessi, acceso in data 15.06.1993 ed estinto in data 21.06.2013";

- confermato "l´esistenza dello specimen contenente la firma autografa del signor XY originariamente depositata in qualità di Presidente della KW S.C.R.L.";

- dichiarato che il titolare del trattamento è la banca stessa, mentre i soggetti incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti che svolgono operazioni di trattamento dei dati personali "in virtù di apposita autorizzazione del "titolare"";

VISTA la nota del 27 giugno 2016 con la quale il ricorrente ha eccepito che la banca resistente avrebbe omesso di indicare:

- l´origine, le finalità, la tipologia e le date dei documenti relativi alla KW a r.l. in cui sono inseriti i propri dati;

- se risultano negli archivi interni i poteri di firma del ricorrente in nome e per conto della KW a r.l., nonché le date ed il periodo di validità di tali poteri ed il nominativo del delegante;

- la data e le finalità di acquisizione dello specimen di firma, di cui non ha prodotto la copia fotostatica, "nonostante il documento non coinvolga dati personali o sensibili di altri soggetti";

VISTA la nota del 4 luglio 2016 con la quale la banca resistente ha replicato che:

- le finalità del trattamento dei dati del ricorrente sono connesse alla "operatività bancaria", mentre l´inserimento di tali dati nel sistema informatico della banca si è reso necessario, in virtù dell´obbligo di identificazione della clientela previsto dalla normativa in tema di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale, in relazione alle cariche ricoperte dal ricorrente nella KW a r.l., così come cronologicamente riportate e rese di pubblico dominio nelle relative visure camerali;

- il ricorrente risulta censito presso la banca dal 26.7.1996 ed i poteri dallo stesso esercitati derivavano dalle cariche societarie ricoperte nella KW a r.l. , "in virtù di atti e delibere acquisiti dalla banca di volta in volta, per il tramite della società stessa e delle pubbliche visure camerali";

- lo specimen di firma viene utilizzato nell´operatività bancaria "per verificare l´autenticità della firma posta sugli assegni o su altri ordini di pagamento presentati all´incasso" e, nel caso di specie, riporta, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i dati della società e delle persone che si sono avvicendate nell´operatività del conto, pertanto tale documento non può essere consegnato "se non dietro specifica richiesta del soggetto legittimato", vale a dire la KW a r.l.;

VISTE le ulteriori note del 7 luglio e dell´8 settembre 2016 con le quali il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro ricevuto, lamentando, da un lato, la mancanza di alcune informazioni e, dall´altro, la genericità dello stesso;

VISTA la nota del 4 agosto e del 9 settembre 2016 con le quali la banca resistente, in risposta alle suddette contestazioni, ha fornito ulteriori elementi richiesti dall´interessato, sostenendo, per il resto, che:

- le ulteriori richieste formulate dal ricorrente sarebbero pretestuose e "volte ad ottenere esclusivamente documentazione bancaria che solamente la società KW Soc. Coop., titolare del rapporto, è soggetto legittimato ad ottenere";

- il ricorrente "confonde il diritto di accesso ai dati personali con il diritto del cliente ad ottenere copia di interi atti e documenti bancari, rientrante invece nell´ambito di applicazione del T.U.B., con tutte le relative previsioni";

- dato che "pende sulla vicenda un procedimento penale (…) tutta la documentazione relativa alle operazioni bancarie è a disposizione solo ed unicamente dei soggetti legittimati e/o dell´autorità inquirente";

RILEVATO che, seppur contenuti in documenti detenuti dalla banca resistente in relazione al conto corrente della KW a r.l., i dati, quali nome e cognome e firma o ulteriori informazioni che riguardano il ricorrente ivi riportate, costituiscono dati personali dello stesso e rilevato altresì che, in ordine agli stessi, il ricorrente è legittimato ad esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice;

CONSIDERATO che la banca, pur confermando nel corso del procedimento l´esistenza di tali dati indicandone anche l´origine e la finalità, ha omesso di comunicare in modo puntuale ed esaustivo la tipologia e le date dei documenti della KW a r.l. in cui i dati del ricorrente sono contenuti;

RILEVATO che, anche in ordine ai poteri di firma e di rappresentanza per i rapporti bancari conferiti al ricorrente dalla KW a r.l., la banca resistente si è limitata a fare riferimento a delibere ed atti acquisiti dalla stessa società o dalle pubbliche visure camerali senza indicare specificamente da quali atti o documenti, detenuti dalla banca, tali poteri risultino;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e per l´effetto di dover ordinare alla banca resistente di comunicare al ricorrente, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, le date, la tipologia di documenti ed ogni altra informazione idonea ad identificare i documenti in cui sono contenuti i dati personali del ricorrente in relazione all´operatività del conto corrente intestato alla KW a r.l.;

PRESO ATTO che la resistente ha provveduto a fornire al ricorrente nel corso del procedimento sia le informazioni in ordine all´esistenza e alle finalità perseguite tramite l´utilizzo dello specimen contenente la firma del ricorrente, sia le indicazioni circa gli incaricati del trattamento e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine ai punti 3 e 4 dell´atto introduttivo del procedimento;

RILEVATO che questa Autorità ha sempre evidenziato come, fra le prerogative attribuite all´interessato dall´art. 7 del Codice, rientra il diritto di chiedere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano (da estrarre eventualmente secondo le modalità indicate nell´art. 10), ma non quello di chiedere direttamente il rilascio di copia della documentazione contenente i dati in questione;

RILEVATO, tuttavia, che la prassi applicativa ha già mostrato diversi casi nei quali l´unica forma idonea a consentire l´intelligibilità dei dati personali richiesti è risultata la consegna dell´originale o di copia del documento su cui questi erano riportati (si veda, ad es., in materia di richiesta di copia di disegni effettuati da minori);

CONSIDERATO altresì che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, in G.U.U.E. 2016 L 119, p. 1), entrato in vigore il 24 maggio 2016 e che si applicherà integralmente a decorrere dal 25 maggio 2018, prevede che il titolare del trattamento, oltre a trasmettere all´interessato che ne faccia richiesta le informazioni che lo riguardano in forma intelligibile, per iscritto o con altri mezzi, anche elettronici, fornisca al medesimo una copia dei dati personali oggetto di trattamento (artt. 12, par. 1, e 15, par. 3);

RILEVATO che le caratteristiche della firma autografa rientrano nel novero dei dati personali, in quanto consentono l´identificazione univoca di una persona fisica attraverso l´ausilio di tecniche di riconoscimento grafologiche o biometriche;

RITENUTO dunque che, nel caso di specie, la richiesta di accedere al dato relativo alla firma rilasciata dall´interessato in una determinata occasione possa essere compiutamente soddisfatta solo attraverso la consegna di copia della stessa;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di ordinare alla banca resistente di trasmettere al ricorrente, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, copia per estratto dello specimen contenente la firma autografa del ricorrente, eventualmente indicando gli ulteriori elementi a precisazione della riconducibilità del dato all´interessato (ad es.: "questa è la firma depositata dal sig. XY in data… presso l´agenzia …."), espungendo ogni informazione presente riguardante i terzi;

RITENUTO che debba essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di conoscere il nominativo del delegante che abbia conferito al ricorrente i poteri di firma e rappresentanza per i rapporti bancari della KW a r.l. trattandosi di dati riferiti ad un terzo e non riguardanti il ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di RiminiBanca Credito Cooperativo S.C. tenuto conto degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione, da un lato, della parziale inammissibilità delle richieste e, dall´altro, del parziale riscontro fornito dal titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso, in ordine ai punti 1, 2 e 3 (primo periodo) dell´atto introduttivo e per l´effetto ordina a RiminiBanca Credito Cooperativo S.C. di comunicare al ricorrente, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, le date, la tipologia ed ogni altra informazione idonea ad identificare i documenti relativi alla KW a r.l. in cui sono contenuti i dati personali del ricorrente, nonché di trasmettere al ricorrente medesimo copia per estratto dello specimen contenente la sua firma autografa;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai punti 3 (secondo periodo) e 4 dell´atto introduttivo;

c) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere i dati del delegante che abbia conferito al ricorrente i poteri di firma e rappresentanza per i rapporti bancari della KW a r.l.;

d) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a RiminiBanca Credito Cooperativo S.C., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia