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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Orange s.r.l. - 17 dicembre 2015 [6017806]

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[doc. web n. 6017806]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Orange s.r.l. - 17 dicembre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 666 del 17 dicembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Compagnia di San Giorgio di Nogaro della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 7462/84282 del 22 marzo 2013), ha svolto gli accertamenti di cui ai verbali di operazioni compiute del 5 e 6 giugno 2013 nei confronti di Orange s.r.l. , P.Iva: 02394750307 con sede in Cervignano del Friuli (Ud), via Monsignor Angelo Ramazzotti n. 12, dai quali è risultato che la società, a fronte di una raccolta di dati personali (dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica) degli utenti che, tramite il sito web www.bigmamaclub.it, si iscrivevano alla newsletter e all´area clienti effettuava un trattamento di dati personali senza rendere loro l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e senza acquisire il consenso al trattamento dei medesimi dati ai sensi dell´art. 23 del Codice. E´ stato accertato, altresì, che la medesima società, ha effettuato un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza omettendo di rendere un´idonea informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO il verbale n. 7 del 6 giugno 2013 con cui sono state contestate, alla Orange s.r.l., le due violazioni amministrative, previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 e la violazione amministrativa, prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 23, informandola della facoltà di effettuare, per i tre rilievi contestati, il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, ha evidenziato come "(…) Il sito (…) è stato realizzato su un computer in assenza di connessione Internet (…) e di conseguenza i moduli previsti per l´iscrizione non sono stati propriamente configurati (…) e rimasti interni anche successivamente, nel momento in cui il sito è stato messo in rete (…)". Inoltre, "(…) come accertato dagli agenti accertatori i pochi account comparenti nella registrazione delle newsletter sono quasi tutti inesistenti, in quanto creati solo per testare il sistema e risalgono tutti agli anni 2011 e 2012, quando tutte le norme sulla privacy (…) erano state rispettate dall´odierno istante – Infatti il sito de quo è stato riscritto modificato con una uguale piattaforma, ma di versione precedente, cosicchè i dati che erano stati inseriti nella precedente versione dello stesso fanno riferimento a questo, ove (…) tutte le norme di cui si contesta la violazione sono state rispettate (…) I dati inseriti all´epoca sono stati riportati nel database che, insieme al sito, è stato solo aggiornato con l´istallazione della nuova versione  e non cancellato, con la conseguenza per cui i pochi utenti risultavano ancora iscritti al momento dei controlli effettuati dagli agenti, anche se ormai i moduli per la registrazione e le newsletter non erano funzionanti". Riguardo il rilievo inerente l´impianto di videosorveglianza, ha rilevato come "(…) la mancanza dell´indicazione del titolare del trattamento sui cartelli non è imputabile alla Orange s.r.l., che non ha fatto altro che istallare i modelli che ha potuto reperire sul mercato, e che in ogni caso sono dei fac-simile, non essendone imposto per legge un unico e preciso modello, dato che la legge ne valorizza meramente la funzione informativa". Osserva, altresì, come "(…) risulta implicito che la titolare del trattamento risulti la legale rappresentante della società (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato. Riguardo le violazioni  riconducibili al sito Internet www.bigmamaclub.it si evidenzia come le condotte omissive contestate siano state puntualmente accertate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, così come si evince dalle allegazioni del verbale di contestazione in argomento. Peraltro, quanto dedotto, oltre a non essere sorretto da alcun elemento di riscontro, non sostanzia alcuno degli elementi costitutivi della disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della citata legge. Relativamente alla violazione dell´art. 13 del Codice con riferimento all´impianto di videosorveglianza, si osserva come, sulla base di quanto previsto dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010 (in www.garnteprivacy.it, doc. web n. 1712680), all´interessato, devono essere fornite, in caso di trattamenti effettuati per mezzo di videosorveglianza, le informazioni attinenti allo specifico trattamento di dati personali che ci si accinge ad effettuare con riferimento almeno alle indicazioni (titolare del trattamento e finalità dello stesso) contenute nell´informativa minima il cui modello è allegato al predetto provvedimento; ciò in quanto non può essere rimesso all´interessato il compito di individuare (o indovinare) tali elementi:

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) degli interessati che, tramite il sito web www.bigmamaclub.it, si iscrivevano alla newsletter e all´area clienti senza rendergli l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e senza acquisire il consenso al trattamento dei medesimi dati ai sensi dell´art. 23 del Codice e un distinto trattamento di dati personali mediante un impianto di videosorveglianza omettendo di rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascuno dei due  rilievi;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano le condizioni, per i tre rilievi, per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per le due violazioni dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) per ciascun rilievo, pari a un importo complessivo di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) e l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila), per un importo complessivo, per i tre rilievi contestati, pari a euro 8.800,00 (ottomilaottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

a Orange s.r.l. , P.Iva: 02394750307 con sede in Cervignano del Friuli (Ud), via Monsignor Angelo Ramazzotti n. 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 8.800,00 (ottomilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le tre violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice indicate in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 8.800,00 (ottomilaottocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia